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Quota 100, dimissioni volontarie: possibili criticità

lentepubblica.it • 11 Febbraio 2019

quota-100-dimissioni-volontarieQuota 100, sulle dimissioni volontarie ci sono possibili criticità. Alcune regole sono infatti ancora incerte e nebulose, nonostante le recenti circolari dell’INPS in merito.


In attesa della conversione del decreto legge 4/2019 che ha disciplinato l’accesso alla pensione con la quota 100, potrebbero sorgere delle criticità su quanto riguarda l’accesso alla quota 100 e la casistica delle dimissioni volontarie.

 

Per tutelarsi, i lavoratori avevano pensato di inserire una clausola di salvaguardia all’interno della propria domanda di dimissione: tuttavia, l’INPS lo scorso 31 gennaio 2019, con il messaggio Hermes n. 453/2019, ha precisato che le dimissioni condizionate non verranno prese in considerazione dall’Istituto.

 

Quota 100, e dimissioni volontarie: le precisazioni dell’INPS

 

Secondo l’INPS, con alcune precisazioni rivolte alla Funzione Pubblica CGIL, aseguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, le dimissioni del dipendente hanno natura di negozio unilaterale recettizio, che determina la risoluzione del rapporto stesso dal momento in viene a conoscenza dell’amministrazione e indipendentemente dalla volontà di quest’ultima.

 

Le dimissioni, pertanto,  non necessitano di accettazione per divenire efficaci; a ciò consegue che la revoca delle dimissioni è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, anche se manifestata in costanza di preavviso e che per la ricostituzione del rapporto è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.

 

Le dimissioni del pubblico dipendente , quale atto giuridico unilaterale recettizio, non ammettono dunque l’apposizione di qualsivoglia condizione in quanto quest’ultima è incompatibile con la funzione di certezza cui le dimissioni  medesime sono preordinate, non essendo appunto concepibile che la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro tenga  sospeso il posto del dimissionando o non consideri tali dimissioni, fino a quando non s’avveri la condizione da costui appostavi.

 

A tale univoco indirizzo della Cassazione si è conformato, in seguito,  anche il Giudice Amministrativo.

 

Ciò posto nel caso  specie , pur nella consapevolezza delle apprensioni che la particolarità della situazione può ingenerare nel personale interessato , non si rende possibile fare eccezione ai summenzionati principi generali, trattandosi di dimissione sottoposta a condizione e quindi non valida.

 

Conseguentemente le dimissioni condizionate dovranno essere tempestivamente ripresentate dai dipendenti per evitare un ulteriore slittamento del termine di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Si fa presente, altresì, che le successive integrazioni alle dimissioni già presentate volte a condizionare la validità della dimissione all’insussistenza di modifiche in sede di conversione, devono essere tempestivamente annullate dal dipendente con apposita dichiarazione, al fine di evitare anche in tali casi lo spostamento in avanti del termine di cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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