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Quota 100 e Naspi: quali sono le regole?

lentepubblica.it • 4 Dicembre 2019

quota-100-naspiUna delle domande che spesso molti lettori si pongono dopo l’entrata in vigore del DL 4/2019 è se sia possibile continuare a percepire gli ammortizzatori sociali come Naspi ed indennità di mobilità nonostante sia maturato il diritto a pensione con la cd. quota 100 (62 anni e 38 di contributi).


Quota 100 e Naspi: questi soggetti sono costretti, pena la decadenza dai predetti trattamenti, ad andare in pensione.

Come noto l’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100.

L’articolo 11 del decreto legislativo 22/2015 cosa prevede tuttavia? Prevede che tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda di NASpI. La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.

Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo dedicato alla proroga e l’articolo di riepilogo sulla NASpI 2020.

Quota 100 e Naspi

Una interpretazione che avesse incluso anche la quota 100 tra i suddetti trattamenti (che è una sorta di pensionamento anticipato) avrebbe avuto l’effetto di interrompere la Naspi al momento della maturazione della prima decorrenza utile con la quota 100. A prescindere dalla volontà del lavoratore di andare in pensione o meno e, quindi, di fatto costringendo lo stesso ad andarci.

Fortunatamente l’Inps con la Circolare 88/2019 ha dato una interpretazione favorevole per i lavoratori. L’ente di previdenza ha precisato, infatti, che i lavoratori possono continuare a percepire la Naspi. Anche nel caso abbiano maturato il diritto a pensione con quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi).

Questa soluzione ha quindi il pregio di non forzare il lavoratore ad andare in pensione e soprattutto a fargli maturare un assegno più elevato. La Naspi, infatti, è coperta da contribuzione figurativa e, quindi, contribuisce ad aumentare la misura della pensione.

L’interruzione della Naspi avrà luogo solo se il lavoratore presenta domanda di pensione e, in tal caso, dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico (cioè dopo l’apertura della finestra mobile, di regola trimestrale). Non è possibile percepire insieme Naspi e Pensione (qualsiasi essa sia).

Il medesimo discorso vale non solo per la Naspi ma anche per i titolari di altri strumenti di sostegno al reddito come

  • i trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga,
  • le prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA),
  • l’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, erogate dai Fondi di Solidarietà Settoriali.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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