Una notizia che di certo potrebbe non far piacere ai lavoratori del comparto pubblico: con Quota 103 subisce un rinvio l’erogazione del TFR per i Dipendenti Pubblici? Scopriamolo.
Sono già da qualche giorno disponibili, sul sito dell’INPS, le domande per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) e le istruzioni per opzione donna.
Soprattutto la cosidetta Quota 103, introdotta dall’ultima legge di bilancio, concede l’uscita anticipata flessibile per i lavoratori che entro la fine del 2023 maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Si tratta dello strumento di flessibilità in uscita che, a determinate condizioni, anticipa la pensione di 5 anni e che sarà utilizzato sperimentalmente solo per l’anno in corso, salvo ulteriori proroghe.
Ma a quanto pare questa opzione può impattare negativamente sul TFR dei Dipendenti Pubblici.
Per quanto riguarda Quota 103 si può ottenere l’uscita anticipata trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e, se hanno raggiunto i requisiti prima della fine di gennaio, almeno il 1° agosto 2023.
Ma questo come andrà a impattare sul TFR? Le novità risultano evidenziate dalla recente Circolare 27/2023 dell’INPS, che delinea le le caratteristiche principali di Quota 103.
La Circolare va infatti ad esplicitare meglio quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2023:
“[…] per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame [con quota 103, ndr] il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico […] “
In sintesi chi uscirà dal lavoro con Quota 103 ad agosto 2023, per fare un esempio, con 62 anni e 41 anni di contributi, vedrà il pagamento del Tfr non prima di altri due anni e 10 mesi se donna o di altri tre anni e 10 mesi se uomo, a partire dalla data di uscita dal lavoro.
I lavoratori otterrano pertanto la liquidazione solo dopo che saranno trascorsi i termini indicati dalla data in cui avrebbero teoricamente raggiunto i 67 anni per la rendita di vecchiaia o i 41-42 anni e 10 mesi (rispettivamente per donne o uomini) per la pensione anticipata ordinaria.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it