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Rappresentanza Sindacale e RLS: i chiarimenti dell’ARAN

lentepubblica.it • 23 Ottobre 2020

rappresentanza-sindacale-aranL’ARAN ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rappresentanza sindacale e di RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).


Rappresentanza Sindacale: i chiarimenti dell’ARAN

L’Agenzia ha precisa che

  • l’organizzazione sindacale territoriale di categoria, firmataria del CCNL, può, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, eleggere come propri dirigenti sindacali sia lavoratori dipendenti, che pensionati o altro. Tale carica non dipende in alcun modo dall’essere o meno dipendenti dell’amministrazione presso cui si svolgerà la contrattazione integrativa e né di qualsiasi altra amministrazione pubblica;
  • per poter accedere a tutti i diritti e alle prerogative sindacali, fra cui, ad esempio, informazione, accesso ai luoghi di lavoro, uso locali, bacheca sindacale, etc., occorre il requisito della rappresentatività sindacale, ex art. 42 d.lgs. 165/2001 e art. 39, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017. Pertanto, un sindacato non rappresentativo nel comparto di riferimento non ha alcun diritto e prerogativa sindacale, sebbene possa avere molti iscritti presso l’ente.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Questi i chiarimenti forniti dall’ARAN con nuovi orientamenti applicativi.

Ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, i RLS:

  • devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno
  • e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

In caso di dimissioni o di decadenza della RSU, i RLS eserciteranno le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza della RSU.

Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza, ad avviso dell’ARAN, del fatto che qualora venissero eletti potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS.

In caso invece di compresenza all’interno dell’ente di RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e di RSU, ai sensi del punto V, lett. d) del CCNQ 10 luglio 1996, i RLS dovranno essere eletti con liste separate e concorrenti, a suffragio universale e a scrutinio segreto, nella quale l’elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA.

Infine, l’ARAN ha precisato che in caso di dimissioni o di decadenza della RSU, il RLS decade di fatto dalla carica.

Laddove lo stesso venisse rieletto come componente della nuova RSU ciò non comporta l’automatica estensione della carica di RLS. Questo in quanto i componenti eletti nella nuova RSU dovranno procedere a designare al loro interno un nuovo RLS, anche eventualmente riconfermando il RLS precedente.

I documenti con i chiarimenti dell’ARAN

Qui di seguito i documenti pubblicati dall’ARAN.

RAPPRESENTANZA SINDACALE – DOCUMENTO 1

RAPPRESENTANZA SINDACALE – DOCUMENTO 2

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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