L’ARAN ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rappresentanza sindacale e di RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).
L’Agenzia ha precisa che
Questi i chiarimenti forniti dall’ARAN con nuovi orientamenti applicativi.
Ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, i RLS:
In caso di dimissioni o di decadenza della RSU, i RLS eserciteranno le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza della RSU.
Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza, ad avviso dell’ARAN, del fatto che qualora venissero eletti potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS.
In caso invece di compresenza all’interno dell’ente di RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e di RSU, ai sensi del punto V, lett. d) del CCNQ 10 luglio 1996, i RLS dovranno essere eletti con liste separate e concorrenti, a suffragio universale e a scrutinio segreto, nella quale l’elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA.
Infine, l’ARAN ha precisato che in caso di dimissioni o di decadenza della RSU, il RLS decade di fatto dalla carica.
Laddove lo stesso venisse rieletto come componente della nuova RSU ciò non comporta l’automatica estensione della carica di RLS. Questo in quanto i componenti eletti nella nuova RSU dovranno procedere a designare al loro interno un nuovo RLS, anche eventualmente riconfermando il RLS precedente.
Qui di seguito i documenti pubblicati dall’ARAN.
RAPPRESENTANZA SINDACALE – DOCUMENTO 1
RAPPRESENTANZA SINDACALE – DOCUMENTO 2
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it