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Requisiti per nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro

Bufarale Andrea • 28 Maggio 2021

requisiti-responsabile-servizio-prevenzione-lavoroLa risposta ad un quesito in materia di Ambiente e Sicurezza del Lavoro, nello specifico ai Requisiti per la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


L’ufficio personale di questa sovrintendenza vorrebbe nominare, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quale RSPP (Responsabile Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro) un dipendente interno. Vorremmo sapere pertanto quali sono i requisiti che questi debba possedere ai sensi delle norme regolatrici del pubblico impiego.

a cura di Andrea Bufarale

Requisiti per nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro

Per rispondere al quesito posto all’attenzione dobbiamo innanzitutto valutare i compiti attribuiti ex lege alla figura del RSPP (Responsabile Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro) all’interno di un’organizzazione di lavoro.

Questi infatti sono individuati dall’art. 33 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ovvero almeno quelli concernenti “l’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione” in quanto questi è sicuramente la figura di riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per ciò che concerne l’inquadramento di dette professionalità, oltre a quanto citato, viene in soccorso la giurisprudenza con una pronuncia abbastanza recente dell’anno 2019 (Cass. civ. Sez. lavoro, 13 marzo 2019, n. 7172). Tale sentenza, infatti, ha precisato che “i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità” pur lo stesso svolgendo soltanto un ruolo di consulente privo di poteri a riguardo delle modalità lavorative.

Ciò detto, premesso che il personale che andrebbe a svolgere il ruolo di RSPP “interno” deve comunque possedere i requisiti di formazione di cui al successivo art. 33, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possiamo affermare che questi, nell’ambito dell’organizzazione di una pubblica amministrazione debba essere inquadrato nella categoria degli istruttori ovvero “Categoria C” per ciò che concerne gli Enti Locali o “seconda area” per il comparto funzioni centrali.

Infatti, è lo stesso già citato art. 32, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che testualmente dispone che “Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28 comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2″.

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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