La retroattività delle legge “spazzacorrotti” è illegittima. La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti).
Questa legge ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. Queste preclusioni riguardano la concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.
In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019.
In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere quanto segue.
La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione si applicano retroattivamente. E che la giurisprudenza ha seguito questo principio anche con riferimento alla legge n.3 del 2019.
La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento
Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.