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Revisione ordinamento Segretari comunali: la Circolare del Viminale

lentepubblica.it • 7 Giugno 2022

revisione-ordinamento-segretari-comunali-circolare-viminaleIl Viminale, in una recente circolare, fornisce importanti chiarimenti concernenti la revisione dell’ordinamento dei Segretari comunali.


Disponibile la circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2022 riguardante la problematica sugli incarichi in sede superiori del Segretario di fascia “C”, le convenzioni per l’Ufficio di segreteria e le reggenze e supplenze conferite al Vice Segretario comunale.

Scopriamo quali sono i punti centrali di questo documento esplicativo.

Revisione ordinamento Segretari comunali: la Circolare del Viminale

Nella Circolare il Viminale fornisce un quadro riassuntivo delle principali recenti modifiche normative ed organizzative rigiuardanti l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Tali interventi normativi mirano a valorizzame il ruolo, quale organo di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione dell’ente locale.

Sono note le carenze che attualmente sussistono nella dotazione organica. A tal fine, sono state già avviate alcune procedure concorsuali, i cui corsi di formazione stanno per teminare.

Corso-Concorso Coa

Nel prossimo mese di luglio– al termine del corso di formazione e degli esami finali – saranno immessi in ruolo 291 Segretari comunali della sessione ordinaria del Coa 6. A questi si aggiungeranno poco dopo – non appena terminato il tirocinio obbligatorio e gli esami finali – ulteriori 223 corsisti.

Si stanno organizzando, inoltre, le prove preselettive del concorso Co.A 2021 bandito per 448 borsisti a novembre scorso.

Il Consiglio direttivo ha, poi, approvato le modalità operative per lo svolgimento della formazione cosiddetta “suppletiva”, prevista per i segretari neo assunti.

Seguirà, nel mese di ottobre, l’iscrizione di ulteriori 222 unità, al termine della sessione aggiuntiva del predetto corso-concorso.

In primo luogo, ferma restando la durata complessiva di otto mesi del corso di formazione finalizzato all’iscrizione a11’A1bo, è stata rimodulata la sua articolazione interna, incrementando da due a quattro mesi il periodo di tirocinio pratico e riducendo, corrispondentemente, quello di formazione.

Inoltre, è stata elevata dal 30% al 50% la quota dei posti del concorso pubblico che possono essere riservati in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in possesso di predeterminati requisiti.

L’incarico in sedi superiori del segretario di fascia C

Tra le altre principali innovazioni contenute nel predetto decreto-legge n. 4/2022, si evidenzia quella relativa al regime delle abilitazioni previste per lassunzione della titolarità di sede da parte del segretario.

In particolare, l’articolo 12-bit, comma 1, lett. b), r) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 — sempre in considerazione della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fPNRR) – ha previsto che:

“ferma restando la disciplina contrattualeale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici.” …“per il periodo di effettiva prestazione, il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore”.

Le convenzioni per l’ufficio di segreteria

Ulteriore profilo ordinamentale oggetto di un profondo intervento di riforma da parte del legislatore è stato costituito dall’istituto delle convenzioni per l’ufficio di segreteria.

Si premette che, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:

“I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”.

La normativa attuale ha previsto nuove modalità di classificazione delle predette convenzioni, introducendo il c.d. criterio della somma delle popolazioni, in base al quale, ai fini della nomina del segretario e della definizione del relativo trattamento economico, dovrà tenersi conto della popolazione complessiva di tutti i comuni partecipanti all’accordo.

Il vicesegretario

Crescente rilevanza ha assunto, nel corso degli ultimi anni, la figura del vicesegretario che, anche in relazione alla carenza di iscritti all’Albo, ha costituito oggetto di un significativo intervento legislativo di riforma, volto ad ampliarne il campo di operatività nei comuni di minore dimensione demografica.

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di comuni e province, ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del D.Lgs n, 267/2000, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

Al Vicesegretario sono affidati compiti ausiliari del segretario nonché, in talune particolari ipotesi, anche una funzione sostitutiva di quest’ultimo.

Al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulla disciplina della sostituzione da parte del vice segretario.

A tali fini, devono essere distinte due diverse fattispecie:

  • quella della vacanza della sede di segreteria
  • e quella dell’assenza o impedimento del segretario titolare.

La prima disposizione, in particolare, impone all’ente locale di nominare un nuovo segretario entro il termine massimo di 120 giorni dalla data della vacanza della sede. Per l’effetto, viene delimitato il periodo massimo di tempo entro il quale le funzioni del segretario possono essere assolte ricorrendo all’istituto del vicesegretario.

Le fattispecie dell’assenza o impedimento, invece, presuppongono che la sede di segreteria sia retta da un segretario titolare e che quest’ultimo si venga a trovare in una delle descritte condizioni.

In tali ipotesi l’ordinamento non prevede limitazioni al periodo di sostituzione del segretario assente o impedito allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il testo completo della Circolare

Potete leggere qui e scaricare il testo completo del documento.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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