Ecco alcune indicazioni in merito alla richiesta di visita fiscale da parte della pubblica amministrazione o del datore di lavoro privato.
Il Polo unico per le visite fiscali attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio.
La risposta alla domanda su chi manda la visita fiscale la si trova all’interno del messaggio Inps n. 3265 del 2017, con cui l’Istituto ha recepito le novità introdotte dalla riforma Madia tra le quali spicca l’introduzione di questo Polo unico.
Anche con l’introduzione del Polo unico Inps viene mantenuta la possibilità per il datore di lavoro di fare richiesta di visita fiscale. Vale per le aziende private, così come gli enti pubblici.
I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono infatti richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Resta comunque anche la facoltà dell’INPS di disporre visite fiscali d’ufficio.
In questo breve articolo scopriamo dunque come possibile fare richiesta di visita fiscale.
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Il servizio consente di richiedere alla sede INPS competente l’effettuazione di una visita medica di controllo domiciliare/ambulatoriale sullo stato di salute di un lavoratore dipendente che ha comunicato di essere ammalato.
Il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno richiedere le credenziali di accesso.
La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l’upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all’interno della procedura stessa.
Attraverso il servizio online è possibile anche consultare lo stato delle richieste inviate nonché l’esito degli accertamenti medico legali.
Tutte le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente attraverso il servizio online.
La richiesta di visita medica di controllo si sviluppa su più schermate, attraverso un colloquio interattivo tra l’utente ed il sistema Portale, nel corso del quale l’utente:
Il personale dotato di credenziali deve inoltre essere specificamente abilitato all’utilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo.
I datori di lavoro, con personale non ancora abilitato all’utilizzo del servizio, devono presentare presso la struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:
Viene messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consente in automatico di verificare se la pubblica amministrazione rientri o meno tra quelle di competenza del Polo unico, affinché, in caso di esito positivo, alla domanda ed effettuazione di Visite Mediche di Controllo non faccia seguito da parte dell’Istituto la richiesta di rimborso mediante l’emissione di fattura.
In caso di esito negativo, è fatta salva, comunque, la possibilità per la pubblica amministrazione interessata di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria qualità di datore di lavoro pubblico rientrante nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Nulla è innovato per le pubbliche amministrazioni non rientranti nella platea dei destinatari della norma e per i datori di lavoro privati che possono continuare a richiedere le Visite Mediche di Controllo nelle consuete modalità procedendo conseguentemente al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto.
Qualora il dipendente debba assentarsi (ad esempio per visite specialistiche) dal domicilio indicato per la reperibilità nel certificato telematico di malattia, la pubblica amministrazione provvede tempestivamente ad informare l’INPS mediante i seguenti canali:
La documentazione giustificativa per le suddette assenze deve essere fornita dal lavoratore pubblico unicamente alla propria pubblica amministrazione, per le valutazioni di competenza.
Anche nei casi di cambio di domicilio di reperibilità del dipendente rispetto a quanto indicato nel certificato telematico di malattia e in attesa di diverse indicazioni ministeriali che verranno tempestivamente comunicate, la pubblica amministrazione è tenuta ad informare immediatamente l’INPS utilizzando i medesimi canali sopra indicati.
Se il lavoratore pubblico non viene trovato al domicilio dal medico fiscale (a seguito di Visita Fiscale datoriale o disposta dall’Istituto), viene invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale INPS di competenza, ai fini della valutazione medico legale.
Sempre nel rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento di dati sensibili, sono messi a disposizione del datore di lavoro pubblico anche le informazioni e i giudizi medico legali sulla documentazione sanitaria prodotta a giustificazione dell’assenza a VMC. Invece, la valutazione delle eventuali giustificazioni dell’assenza al domicilio non aventi carattere medico-sanitario è di competenza del datore di lavoro pubblico.
Il datore di lavoro pubblico, al quale compete l’onere della valutazione circa la giustificabilità dell’assenza del lavoratore, può in primo luogo acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli Uffici medico legali dell’Inps, sulla base della documentazione esaminata.
Allo stesso tempo il lavoratore deve:
Nel certificato infine il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.
Entrambi hanno comunque l’opportunità di visualizzare ed eventualmente compiere altre azioni sui verbali online, tramite i servizi appositi dell’INPS.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it