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Rilascio ISEE Corrente e Ordinario, il Decreto Crescita lo rende più flessibile

lentepubblica.it • 5 Luglio 2019

rilascio-isee-corrente-ordinario-decreto-crescitaRilascio ISEE Corrente e Ordinario, il Decreto Crescita apporta alcune modifiche all’impianto normativo dell’ISEE con l’obiettivo di rendere meno rigidi i requisiti per il suo rilascio.


Rilascio ISEE Corrente e Ordinario e Decreto Crescita: ci sono novità. I nuclei familiari ottengono la doppia opzione di calcolo per l’ISEE ordinario se più conveniente. Possibile anche il rilascio dell’Isee provvisorio nel caso di perdita dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Piccolo restyling per l’ISEE corrente e l’ISEE ordinario. La legge di conversione del decreto crescita (DL  34/2019) approvata questa settimana in via definitiva dal Parlamento ha apportato alcune modifiche all’impianto normativo dell’ISEE con l’obiettivo di rendere meno rigidi i requisiti per il suo rilascio.

La prima modifica, contenuta nell’articolo 28-bis della legge di conversione, riguarda l’indicatore provvisorio, l’ISEE corrente. A cui, come noto, si ricorre per aggiornare l’ISEE ordinario in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro). In modo da riflettere tempestivamente la mutata situazione economica del nucleo familiare.

La normativa attuale concede la facoltà di ottenere un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

A condizione che alla variazione lavorativa di uno dei membri si associ anche una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%. Rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Isee Corrente

L’articolo 28-bis aggiunge, oltre a questa ipotesi, anche la facoltà di ottenere l’ISEE corrente anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25%. Dovuta ad interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

La novità è destinata quindi ad ampliare leggermente il perimetro di rilascio dell’ISEE corrente. Includendo l’ipotesi di una perdita di reddito disponibile dovuta alla revoca di prestazioni sociali e previdenziali a prescindere dalla variazione della situazione lavorativa del nucleo. Si pensi, ad esempio, alla revoca dell’assegno ordinario di invalidità o alle pensioni di invalidità civile. O ancora ad ammortizzatori sociali; ipotesi che attualmente non consentono, da sole, l’aggiornamento ravvicinato dell’Isee.

La nuova disciplina dell’ISEE corrente entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall’approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente. Si prevede, infine, che la validità dell’ISEE corrente sia fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi attuali). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente sarà aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Isee Ordinario

Un’altra modifica è contenuta nell’articolo 4-sexies della legge di conversione e riguarda il rilascio dell’ISEE ordinario.

Se attualmente per il calcolo dell’ISEE ordinario vengono presi in considerazione i patrimoni e i redditi dell’anno precedente, dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della novella, i cittadini avranno la facoltà di opzione: potranno scegliere di calcolare l’Isee ordinario utilizzando i valori del secondo anno precedente la richiesta oppure continuare a optare per il calcolo sulla base dei valori dell’anno precedente.

Il Governo ha sostenuto questa correzione principalmente per estendere l’RdC. Soprattutto a quei soggetti percettori di un reddito superiore a quello fissato dai parametri richiesti per il conseguimento dell’RdC nell’anno precedente alla domanda. Potenzialmente l’intervento però potrà avere effetti anche su altre prestazioni sociali legate all’ISEE. Infine una ulteriore modifica interessa il termine di validità della DSU. Il DL crescita prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto stabilito attualmente).

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Paolo Piva
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