Nell’ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato un decreto relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi della legge sulla concorrenza.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
Sul testo risulta acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si tiene conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Ecco quali sono le novità del testo.
Si ricorda che l’articolo 8 della legge n. 118/2022 delega il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l’adozione di un apposito testo unico.
Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi i quali, tra l’altro, includono i seguenti:
In sintesi il nuovo testo stabilisce che gli enti locali, se riterranno che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, dovranno necessariamente passare dalla procedura ad evidenza pubblica (gara) in caso di affidamenti a terzi.
Inoltre gli enti locali potranno scegliere la strada dell’affidamento a società mista o dell’affidamento in house o ancora della gestione in economia (o attraverso aziende speciali) ma solo se si tratta di servizi diversi da quelli a rete.
In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie Ue, gli enti dovranno motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato.
Si prevede, infine, che l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa solo se indispensabile all’adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d’impresa e sulla base di un’adeguata analisi economica.
Potete consultare qui di seguito il documento con il dossier del Governo sulla materia.