lentepubblica


Riscatto Laurea: con assegno in cumulo non è ammissibile?

lentepubblica.it • 20 Settembre 2019

riscatto-laurea-assegno-cumuloScattano dei meccanismi di penalizzazione di vario tipo? Sul Riscatto Laurea con assegno in cumulo ci sono dei veti? Ecco alcune indicazioni.


Riscatto Laurea e assegno in cumulo: quali regole? Al momento dell’esercizio del cumulo dei periodi assicurativi per conseguire la pensione il lavoratore pensionando deve fare attenzione al fatto che sulla pensione erogata in cumulo ai sensi della legge 232/2006 o in  regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) non possono essere effettuate trattenute mensili relative al pagamento dell’onere di riscatto.

L’Inps ha infatti precisato che nelle ipotesi di pagamento rateale in corso affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini pensionistici, il lavoratore dovrà corrispondere l’onere residuo in unica soluzione.

Riscatto Laurea con assegno in cumulo non è ammissibile?

Altrimenti, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato. In pratica, chi sta versando a rate gli oneri contributivi di un riscatto non può trasferire sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o in regime di cumulo, le rate residue a differenza di quanto avviene di regola con una pensione liquidata in regime ordinario.

Due sono quindi le possibilità per andare in pensione:

a) pagare il debito contributivo residuo in un’unica soluzione, ottenendo così la valutazione dell’intero periodo di riscatto ai fini pensionistici;

b) sospendere il pagamento delle rate – valutando con attenzione l’anzianità residua se utile o meno al raggiungimento dei requisiti – ottenendo la valutazione del periodo di riscatto corrispondente all’onere effettivamente versato.

Si tratta di una considerazione a cui sempre un maggior numero di lavoratori pensionandi si sta trovando esposto in virtu’ del fatto che il cumulo dei periodi assicurativi è stato esteso con il DL 4/2019 anche per maturare i requisiti contributivi per la cd. quota 100. Per cui capita spesso che al momento dell’andata in pensione ci si trovi davanti ad una penalità occulta costituita dal fatto che bisogna versare in un’unica soluzione le rate residue relative al riscatto, ad esempio, della laurea.

Il cumulo serve anche per la quota 100

Come noto il regime di cumulo dei periodi assicurativi è una novità introdotta dal 2017.

Che consente ai lavoratori con carriere miste di ottenere la pensione sommando i periodi temporali non coincidenti in diverse gestioni previdenziali obbligatorie.

La facoltà in particolare consente di uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). A prescindere dall’età anagrafica. Oppure con 67 anni e 20 anni di contributi utilizzando gratuitamente la contribuzione versata. Sia nelle gestioni Inps che nelle casse professionali (ad eccezione di Enasarco).

Con l’approvazione del DL 4/2019 dal 29 gennaio 2019 si può esercitare anche per ottenere la quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi). Ma in tal caso l’operazione non copre – per il perfezionamento dei 38 anni di contributi – i periodi assicurativi accreditati presso le Casse Professionali.

Chi ha contribuzione in queste gestioni e intende centrare l’uscita con la quota 100 deve, quindi, necessariamente valutare un’operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi nell’Inps. Ai sensi della legge 45/90. E provvedere alla copertura del relativo onere economico.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments