La Corte dei Conti risponde a un parere circa la possibilità di erogare quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’ente, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità.
Nel caso in esame, a causa della mancata approvazione del bilancio previsionale 2020/2022 non è stato possibile costituire tempestivamente il fondo per le risorse decentrate per l’esercizio 2020 ed avviare le trattative con le organizzazioni sindacali per la definizione dei criteri per il riparto delle voci di salario accessorio.
Pertanto l’Ente in questione chiede se risulta possibile erogare quale salario accessorio gli stanziamenti sopra citati.
I giudici hanno evidenziato che solo le risorse stabili, incluse nel fondo ma non utilizzate né più utilizzabili nell’esercizio di riferimento, possano essere trasportate nei fondi degli anni successivi, dovendo essere qualificate in tal caso come risorse a carattere variabile.
E che, per contro, le risorse variabili destinate a specifiche progettualità sono, come tali, risorse assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo di gestione della performance, a norma del d.lgs. 150/2009.
Dunque, in caso di mancata costituzione del fondo nell’esercizio di riferimento, la sola quota stabile del Fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo. Mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, risultano acquisite a bilancio come economie di spesa.
In conclusione:
vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it