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Scadenza termini unicità della posizione contributiva aziendale

lentepubblica.it • 3 Aprile 2015

settembre, esenzioneCon la presente circolare, nel ribadire i termini di scadenza per il rispetto dell’obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale, si forniscono indicazioni volte a favorire l’applicazione delle predette disposizioni agli enti ad articolazione territoriale il cui assetto risulti fondato su criteri di autonomia organizzativa e gestionale ed alle realtà aziendali la cui organizzazione dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità.

 

Con il messaggio 9675 del 15 dicembre 2014 è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per completare le attività preordinate a favorire, nel quadro dei criteri fissati con le circolari n. 172/2010 e n. 80/2014, il perfezionamento delle operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole. Sul piano operativo, gli adempimenti di competenza dell’Istituto che, anche a causa dell’insorgenza di attività caratterizzate da maggiori profili di urgenza, non risultassero ancora ultimati alla predetta data saranno effettuati nel corso dei mesi successivi.

 

In questa prospettiva, si ricorda che continueranno a poter operare con distinte posizioni aziendali i datori di lavoro che rientrano in una delle fattispecie previste al par. 3 della circolare n. 172/2010 e che, in questa sede, vengono richiamate:

 

  1. datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi. Si ricorda che rientrano in questa fattispecie le posizioni contributive dedicate alla gestione degli adempimenti informativi afferenti a particolari categorie di lavoratori, fra le quali le posizioni per il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo legge 92/2012 (C.A. “6E”), per il versamento per lavoratori regolarizzati a seguito di emersione, per i dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l’iscrizione all’ex INPDAI (C.A. “9U”), per i lavoratori che svolgono prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l’Italia.
    Sempre con riferimento all’articolazione degli obblighi contributivi, appare opportuno ricordare come, anche in considerazione dello sviluppo dell’assetto dei sistemi di codifica che supportano la gestione dei flussi informativi previdenziali, l’obbligo di utilizzo di un’unica matricola aziendale si estende anche alle situazioni in cui, ancorché una parte dei lavoratori presenti obblighi contributivi diversi rispetto a quelli prevalenti, detta differenziazione risulti rilevabile attraverso l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso UniEmens. Come è noto, detta valorizzazione, ricorrendone le condizioni, va opportunamente combinata con la caratterizzazione strutturale della matricola aziendale, con particolare riguardo all’utilizzo dei codici di autorizzazione caratterizzati da un valenza selettiva, ossia la cui efficacia è subordinata alla ricorrenza, nella denuncia individuale, di specifiche codifiche;
  2. datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche. Nel merito, si ricorda che, come già precisato (circ. n. 207/1995), “il carattere autonomo delle diverse attività dipende, generalmente, dall’autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso tipo di rischio”. A titolo di riferimento, rientrano nella predetta fattispecie le strutture territoriali degli enti, sovente a natura religiosa, che esercitano attività di istruzione, di assistenza di natura sanitaria o sociale, di beneficienza, ecc., il cui assetto risulti fondato sui citati criteri di autonomia organizzativa e gestionale. In tali casi, detti enti, anche in presenza di medesimo inquadramento previdenziale, possono svolgere gli adempimenti informativi avvalendosi di più matricole, ognuna delle quali riferita alla specifica struttura territoriale;
  3. imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l’applicazione della legge n. 413/1984;
  4. imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
  5. agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell’impresa.

     

    Si fa, infine, presente che le attività finalizzate a favorire l’unificazione della posizione contributiva possono comportare, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell’organizzazione interna di impatto particolarmente significativo. Dette condizioni possono verificarsi:

 

  • a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali, nell’ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali;

 

  • per effetto dell’adozione di assetti organizzativi e dei sistemi informativi preordinati a favorire l’accesso e il trattamento delle informazioni inerenti talune categorie di dipendenti (es. dirigenti) esclusivamente ad unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.

 

 

Ricorrendo dette condizioni, fermo l’obbligo dei datori di lavoro interessati di ricercare soluzioni organizzative ed operative volte a favorire l’unificazione della posizione contributiva aziendale, la sussistenza di più matricole riferite al medesimo datore di lavoro risulta ammissibile sino a nuove disposizioni dell’Istituto.

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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