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Segretari Comunali: criteri di anzianità di servizio per avanzamento fascia

lentepubblica.it • 25 Giugno 2015

comunePer potere svolgere la propria attività nelle amministrazioni di maggiore dimensione i segretari comunali devono maturare effettivamente almeno 2 anni di anzianità nei centri minori della stessa fascia.

 

Sono pervenute, anche per le vie brevi, richieste di chiarimenti relative al criterio di calcolo dell’anzianità di servizio ai fini della nomina in Comuni con più di 10000 abitanti fino a 65000 abitanti e in Comuni con più di 250000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali.

 

L’art. 31 commi 3 e 4 del CCNL prevede che “nell’ambito della Fascia B per la nomina di sedi in comuni superiori a 10000 abitanti e fino a 65000 è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. Nell’ambito della Fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali, è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia.”

 

L’anzianità in questione è interpretata come anzianità di qualifica. 

 

In relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo occorre rivedere i criteri applicati dagli albi regionali e dall’albo nazionale nel procedere al computo di tale anzianità ai fini dell’attribuzione ai segretari dell’idoneità relativa e, conseguentemente, alle assegnazioni dei segretari nella titolarità degli enti di cui si sta trattando.

 

Si ritiene, quindi, che l’anzianità di servizio debba essere quella effettivamente prestata all’interno degli enti corrispondenti, potendosi, a tal fine, sommare i vari periodi resi fino al compimento del biennio richiesto.

 

Gli uffici centrali e periferici dell’Albo si atterrano ai già citati criteri per valutare l’idoneità o meno all’avanzamento di fascia e, di conseguenza, all’accesso alle sedi in argomento. Previo rispetto, ovviamente, delle condizioni definite a tempo dalla data di rilascio del documento del Ministero dell’Interno.

 

Non basta più, pertanto, che maturino 2 anni dal provvedimento di nomina, senza tenere conto cioè del servizio effettivamente prestato in tali sedi.

 

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno
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