In un breve approfondimento video il Dottor Simone Chiarelli analizza, con l’aiuto del Dottor Stefano Saracchi, il Silenzio della PA: comportamento illegittimo o provvedimento implicito?
Il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento omissivo dell’amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito (art. 2, co. 1 e 5, 20, l. n. 241/1990).
L’ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego e silenzio rigetto) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento).
L’art. 20 della l. n. 241/1990 (modificato dall’art. 3 d.l. n. 35/2005) include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa. La norma stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte, esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività), per il rilascio di provvedimenti amministrativi, «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi.
Pertanto, per fornire una rapida panoramica sull’argomento, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un nuovo video con l’ausilio della Dott. Stefano Saracchi.
A questo link potete consultare le slide.
Potete guardare il video commento nel player video qui di seguito.