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Situazione patrimoniale di titolari cariche negli enti pubblici: obbligatoria la trasparenza

lentepubblica.it • 9 Dicembre 2014

Con la presente circolare vengono interessati i Rappresentanti del MEF nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici affinché sensibilizzino gli enti, gli Istituti e le società ricompresi nell’ambito dell’articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla necessità che i titolari delle cariche elettive e direttive diano puntuale attuazione agli adempimenti posti a loro carico dalla normativa di cui trattasi.

In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che ciascun titolare di cariche elettive e direttive, dei medesimi enti ed organismi pubblici, deve provvedere ad effettuare la dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale e reddituale dell’anno d’imposta 2013, secondo la modulistica all’uopo predisposta dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è stata introdotta una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico. Sulla questione, si segnala che questo Dipartimento aveva già fornito apposite indicazioni con la Circolare n. 3 del 23 gennaio 2009 (rinvenibile anche sul sito istituzionale http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/), cui hanno fatto seguito alcune lettere circolari, al fine della corretta applicazione della richiamata normativa, ed in particolare a quanto stabilito dall’articolo 12 della legge stessa.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota prot. DICA 001487 P-4.8.1.11 del 30 gennaio 2013, ha fornito ulteriori elementi circa il perimetro di applicazione delle disposizioni in argomento, prevedendo alcune fattispecie soggettive di inclusione ovvero di esclusione dalla richiamata normativa.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare gli enti, istituti e società affinché i titolari delle cariche direttive, rientranti nelle fattispecie di cui al sopra citato articolo 12, provvedano, relativamente alla situazione patrimoniale e reddituale dell’anno di imposta 2013, alla puntuale attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in riferimento.

Appare utile segnalare, inoltre, che per eventuali approfondimenti in materia e per l’acquisizione della relativa documentazione, comprese le circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la modulistica da utilizzare, è possibile consultare il sito internet del Governo al seguente indirizzo: http://www.governo.it/Presidenza/DICA/pubblicita_patrimoniale/index.html.

Con l’occasione, sempre in tema di obbligo di pubblicazione, si ritiene opportuno richiamare anche l’attenzione circa le previsioni di cui al Capo II del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

In particolare, per quanto attiene all’articolo 14 del predetto decreto legislativo  n. 33/2013, avente ad oggetto “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” si segnala, altresì, sul tema il recente intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 144/2014 del 7 ottobre 2014. In detta Delibera, vengono, tra l’altro, specificati in via generale “gli organi di indirizzo politico” cui si applicano le disposizioni del menzionato articolo 14 nelle pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si invitano le  SS.LL. di voler evidenziare nei propri verbali di aver ottemperato a quanto precede.

 

 

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato

 

 

tfa, scuola

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