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Sospesa la Prescrizione dei Contributi ai Dipendenti Pubblici: i periodi interessati

lentepubblica.it • 21 Marzo 2019

sospesa-prescrizione-contributi-dipendenti-pubbliciSospesa la Prescrizione dei Contributi ai Dipendenti Pubblici: ecco quali sarebbero i periodi interessati dalla misura, attualmente inserita nel DL 4/2019 in corso di conversione in Parlamento.


Le amministrazioni pubbliche avranno più tempo per sistemare i conti assicurativi dei propri dipendenti. Non scatterà, infatti, come previsto il prossimo anno la prescrizione dei contributi omessi e non versati risalenti ad oltre 5 anni che avrebbe costretto le amministrazioni a procedere alla costituzione della rendita vitalizia in favore dei diretti interessati. Lo prevede l’articolo 19 del Dl 4/2019 contenente le misure in materia di pensioni e reddito di cittadinanza attualmente all’esame del Parlamento.

La misura dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. In sostanza la norma sospende la prescrizione della contribuzione omessa fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Concedendo più tempo all’amministrazione per la sistemazione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

La questione

Come noto, l’articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni salvo denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (nel qual caso il termine spira in dieci anni). L’Inps ha esteso recentemente tale regola (Circolare Inps 169/2017) anche ai lavoratori del pubblico impiego prevedendo che la contribuzione omessa riferita a periodi di competenza eccedenti i 5 anni sarebbe caduta in prescrizione dal 1° gennaio 2020 (termine fissato alla fine dello scorso anno).

Per evitare che tale norma avesse impattato negativamente sulle pensioni dei dipendenti pubblici (che spesso presentano vuoti contributivi) si era trovato a fatica un compromesso: sarebbero state comunque le amministrazioni pubbliche a farsi carico degli oneri per costituire una rendita vitalizia in favore dei danneggiati salvaguardando così la pensione dalla prescrizione. Almeno nella maggior parte dei casi. Ora con la norma appena approvata si riportano indietro le lancette e si sospende sino al 31.12.2021 la partenza di questo meccanismo. La sospensione riguarda i “buchi contributivi” presenti sino al 31.12.2014, il periodo più critico in quanto antecedente all’assorbimento dell’Inpdap da parte dell’Inps.

I periodi

La sospensione dei termini – si legge nella relazione illustrativa – è prevista per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale ai quali sono iscritti. Rientrano quindi nel campo di applicazione della norma, i dipendenti pubblici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell’elenco di cui al D.Lgs.165/2001, che versano la contribuzione previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP. La parte sindacale ne chiedeva, invece, l’estensione a tutte la casse amministrate dall’ex Inpdap. Secondo la relazione illustrativa la norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto, come detto, già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l’obbligo per il datore di lavoro del versamento dell’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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