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Stabilizzazione Precari, assunzioni senza prove selettive frenate dai Giudici Amministrativi

Catania Luciano • 1 Marzo 2019

stabilizzazione-precari-assunzioni-senza-prove-selettiveStabilizzazione Precari, assunzioni senza prove selettive: i Giudici Amministrativi si schierano contro. TAR e Regione: d’accordo e in disaccordo.


Stabilizzazione Precari, assunzioni senza prove selettive frenate dai Giudici Amministrativi.

Quando la sezione controllo della Corte dei Conti della Sicilia (pareri 27 e 28 del 2019) bocciò l’interpretazione regionale dei concorsi riservati ai precari, sancendo l’obbligo dell’apertura all’esterno, fu il Tar di Palermo (sentenza n. 234/2019) ad affermare la legittimità di procedure selettive interamente destinate al personale “contrattista”.

Adesso che i commi 2 e 3 dell’articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2019), affermano la legittimità del ricorso al comma 1 dell’art. 20 del D.L. n. 75/2016, è lo stesso Tar di Palermo (ordinanza 278/2019) ad asserire che i precari degli enti locali non hanno mai espletato procedure concorsuali e, quindi, possono essere “stabilizzati” solo in seguito al superamento di prove selettive.

In effetti, l’ordinanza cautelare del Tar è stata emessa prima dell’entrata in vigore della L.r. n. 1/2019.

Il terzo comma del citato art. 32 afferma che Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale n. 27/2016 e di cui all’art. 26, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e ala legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Giacché si tratta di una norma che promana dal legislatore regionale, non si può parlare di interpretazione autentica del D. Lgs. n. 75/2017 ma nemmeno di interpretazione autentica della disciplina che ha portato al reclutamento dei precari storici dei comuni siciliani.

Si tratta, semmai, di una qualificazione, a distanza di anni, di quelle procedure, come concorsuali.

Stabilizzazione Precari, assunzioni senza prove selettive: le valutazioni della Regione e del TAR

Resta il forte dubbio se tale valutazione spettasse alla Regione e potesse essere effettuata con provvedimento legislativo. In ogni caso, la Regione l’ha assunta contro il parere del proprio Ufficio legislativo e legale (prot. n. 30164/2017 del 28 dicembre 2018) ed oggi anche in contrasto con i principi presenti nell’ordinanza del Tar.

Alcuni dipendenti del Comune di Alcamo, avevano chiesto al tribunale di annullare tutti i provvedimenti, propedeutici alle “stabilizzazioni” che affermavano che nell’ente non vi erano soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Per il Tar di Palermo, la valutazione effettuata dal Comune resistente circa la mancanza, in capo ai ricorrenti, delle condizioni per accedere alla stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro, previo espletamento delle procedure previste dall’art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, è condivisibile, essendo sul punto decisiva la circostanza che gli stessi non hanno superato una procedura concorsuale, nel senso richiesto dalla norma, non necessariamente coincidente con il tipo di procedura la cui contestazione rientra nell’ambito della giurisdizione del G.A., a norma dell’art. del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Tar, infine, ribadisce che comunque rientra nella valutazione discrezionale dell’ente interessato la decisione di fare o meno ricorso alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017.

Secondo i giudici amministrativi palermitani, quindi, deve essere il singolo ente a scegliere se “stabilizzare” e le procedure da adottare per la “stabilizzazione” del proprio personale precario.

La normativa sul precariato

Il primo comma dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 stabilisce che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione.

L’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che per le Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica) stabilisce i principi ai quali le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi (adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali).

La Regione, con il comma 3 del citato art. 32 ha inteso valutare le procedure di reclutamento, a suo tempo attuate, e qualificarle come soddisfacenti i requisiti richiesti dall’art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

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Il caso dei “precari storici” Siciliani

Il fatto che ai “precari storici” dei comuni siciliani sia riconosciuto, in forza di legge, il requisito per essere assunti senza prove selettive, non comporta l’obbligo per gli Enti locali di procedere in questa direzione.

Nell’auspicio che la norma regionale non sia soggetta ad impugnazione per illegittimità costituzionale o che, comunque, il giudice delle leggi la ritenga immune da vizi (sia rispetto alla competenza in materia della Regione, sia rispetto all’accesso dall’esterno, sia – infine – in merito alla qualificazione delle procedure concorsuali), resterebbe la facoltà del singolo ente di attivare procedure selettive.

Una scelta di questo tipo sarebbe comprensibile nel caso in cui il Comune assumesse un numero di “contrattisti” inferiore a quelli in servizio, ma genererebbe contenziosi qualora il numero di “contrattisti” da stabilizzare fosse uguale a quello dei precari in servizio presso l’ente.

Il Comune potrebbe, in forza di prove concorsuali con esito negativo, trovarsi a negare l’assunzione a soggetti ai quali la legge regionale riconosce i requisiti. Senza contare che si troverebbe ad affermare l’inidoneità di dipendenti, malgrado ne abbia usufruito per decenni.

Nonostante gli apprezzabili sforzi della Regione Siciliana, la soluzione ideale resta un intervento del legislatore nazionale che affermi, visto il preminente interesse pubblico al superamento del precariato, la possibilità di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, per i “precari storici” siciliani.

Fino ad un intervento della Corte Costituzionale, la legge regionale è, comunque, vigente e può trovare piena applicazione. Non è risolutivo e convincente nemmeno attendere lo spirare del termine per l’eventuale impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri, visto che questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata dal giudice, adito da un cittadino che impugna l’atto amministrativo con il quale l’ente stabilizza il proprio personale.

 

A questo link il testo completo della Sentenza del TAR Sicilia.

 

 

Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna
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Giusto
Giusto
8 Marzo 2019 7:51

L’incostituzionalità della norma potrebbe avere conseguenze dannose e di non poco conto per gli interessati, posto che non si potrebbero salvaguardare eventuali effetti prodotti da norme illegittime, neanche consolidatisi nel tempo, nel caso di pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta anche a distanza di anni e che si ricorda può essere sollevata non solo dal Governo nazionale ma, in ogni tempo, da qualunque tribunale, I contratti stipulati sarebbero nulli ai sensi dell’art. 2126 C.C .