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Tetto al Salario Accessorio: Corte dei Conti cancella le deroghe

lentepubblica.it • 9 Luglio 2018

tetto-salario-accessorio-corte-dei-contiTetto al Salario Accessorio: per la Corte dei conti della Puglia (parere n. 99/2018) gli incrementi delle posizioni di sviluppo come potranno essere finanziati dal bilancio?


Le disposizioni del nuovo contratto per le funzioni locali prevedono che il salario accessorio non potrà superare l’importo massimo stanziato nel fondo dell’anno 2016. Tuttavia, secondo la Corte dei conti della Puglia (parere n. 99/2018) gli incrementi delle posizioni di sviluppo (differenziali retributivi) e gli 83,20 euro per dipendente, da inserire a partire dall’anno 2019, non potranno essere finanziati dal bilancio come risorse addizionali ma, esclusivamente, all’interno del contratto decentrato il quale a sua volta dovrà rispettare il limite delle risorse stanziate nell’anno 2016.

 

Il parere della Corte dei Conti

 

Il contenuto dell’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è sostanzialmente confermato dall’art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente degli enti locali, secondo il quale “la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017”.

 

La suddetta norma contrattuale, di contenuto univoco, non risulta smentita dalla successiva dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, secondo la quale “in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”, atteso che, come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art.23.

 

La possibile contraddizione tra l’art.67, comma 7 e la citata dichiarazione congiunta può essere superata osservando che, in pratica, un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all’anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.

 

Conclusioni

 

In conclusione, riassumendo in estrema sintesi, l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. La richiesta di parere risulta, invece, oggettivamente non ammissibile per gli aspetti relativi all’applicazione di istituti contrattuali di carattere economico.

 

Fonte: Corte dei Conti Puglia
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