Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto (spesso detto “liquidazione”) è quella somma di denaro che il lavoratore accumula durante il proprio periodo di lavoro presso un’azienda e che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, raggiungimento dell’età della pensione) gli viene corrisposta.
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Per quantificare il TFR che spetta al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto lavorativo basta effettuare un “semplice” calcolo: occorre infatti sommare la propria retribuzione annua divisa per 13,5; tale somma va poi aggiornata annualmente, in misura pari al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso. La retribuzione base per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, è costituita da elementi retributivi di ogni genere:
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Facendo un esempio pratico, supponiamo che un lavoratore dipendente venga assunto il primo gennaio con uno stipendio annuo lordo di 20.000 euro. Al 31 dicembre dello stesso anno il calcolo per l’accantonamento del suo TFR sarà:
20.000 euro/13,5 = 1.481,48 euro (quota del primo anno di lavoro).
Nello stesso giorno dell’anno successivo, si procederà nuovamente al calcolo. Ipotizzando che si sia percepito lo stesso stipendio e che l’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, rispetto all’anno precedente, sia stato dell’1%, avremo:
20.000 euro/13,5 = 1.481,48 euro (quota anno corrente);
1.481,48 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 33,33 euro (rivalutazione);
Il TFR Totale accumulato nelle due annualità sarà pari a 1.481,48 +1.481,48 + 33,33 = 2.996,29
Per leggere un breve approfondimento con alcuni esempi di calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici cliccate qui.
Questo calcolo è ottenuto al lordo della tassazione vigente. Chiariamo infatti che il TFR è soggetto ad una sua particolare tassazione, e non si cumula con le imposte sul reddito.
Il TUIR all’art.19 stabilisce tali regole (riguardo gli indennizzi dopo il 1 aprile 2008), ma, poichè nel corso degli anni sono state frequentemente modificate, non risulta agevole effettuare il calcolo di quanto sia dovuto in termine di imposte.
L’attuale normativa (Decreto Legislativo 18/02/00 n. 47) stabilisce che:
Dopo aver determinato la base imponibile totale del TFR occorre determinare l’aliquota media che dovrà esservi applicata.
Alla base imponibile occorre applicare l’aliquota media che il lavoratore ha subito negli ultimi 5 anni ai fini della tassazione IRPEF e, secondo l’articolo n.17 del TUIR, se sono soddisfate le seguenti condizioni si hanno delle detrazioni fiscali particolari:
Tali riduzioni sull’importo totale da versare all’erario sono pari a:
Successivamente, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate riliquidano l’imposta dovuta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, e se la differenza risultante di imposta non pagata supera i 100 euro emettono un avviso di pagamento al diretto interessato. Nel caso il datore di lavoro abbia effettuano una trattenuta maggiore del dovuto gli uffici finanziari rimborsano il maggiore credito.
Ogni lavoratore può scegliere dove destinare il proprio TFR:
Per esprimere la sua scelta il lavoratore deve compilare un modulo che viene messo a disposizione dal datore di lavoro presso cui è stato assunto. Nel caso in cui non si compili il modulo che permette tale scelta, tutto il TFR futuro del dipendente viene trasferito automaticamente al fondo pensione che è previsto dal contratto collettivo o individuato che si ha con la propria azienda.
Se non c’è un’intesa aziendale, o se sono presenti più fondi, il TFR viene destinato al fondo presso cui ha aderito la maggior parte dei lavoratori assunti. Come ultima opzione, il TFR può essere destinato al Fondo pensione residuale (FondInps).
Se il lavoratore sceglie di mantenere il proprio Trattamento di fine rapporto in azienda, che sia in tutto o in parte, questo avrà una sorte diversa in base alle dimensioni dell’azienda stessa:
Per i lavoratori non cambierà nulla poiché al termine del rapporto di lavoro riceveranno comunque il proprio TFR invariato.
Se invece si decide di destinare il proprio TFR ad un Fondo Pensione, prima di tutto si deve decidere che tipo di fondo scegliere:
Poi, l’aderente può decidere che gestione vuole del proprio capitale, ovviamente in base al rischio che si vuole correre:
Inoltre, ogni fondo pensione è flessibile, nel senso che le scelte fatte al momento dell’adesione sono modificabili nel tempo. E’ infatti possibile cambiare fondo scegliendo liberamente dove trasferire la propria posizione pensionistica, ma solo con almeno due anni d’iscrizione.
Versando il proprio TFR maturando alla previdenza complementare, il lavoratore può accedere ai mercati finanziari e quindi, potendo scegliere la propria linea di investimento, potrà avere potenzialmente dei guadagni più elevati sul lungo termine che sul corto periodo, in base ovviamente al rischio corso. Osservando infatti i rendimenti conseguiti dalle forme di fondo pensione rilevate dalla Covip tra il 2008 e il 2017, si evince come mantenere il TFR in azienda sia stata una scelta tendenzialmente svantaggiosa in termini di rendimento finanziario.
Inoltre, oltre al mero rendimento finanziario, c’è un’altra componente che impatta sui propri rendimenti netti di qualsiasi investimento, la tassazione dei rendimenti.
I fondi pensione infatti, al contrario degli altri strumenti finanziari, beneficiano di un’imposta sostitutiva del 20%, piuttosto che del 26%, su interessi e plusvalenze realizzate nel corso del tempo. Inoltre sono tassati al 12,5%:
Mentre il TFR lasciato in azienda è invece assoggettato all’aliquota del 17%.
Se prendiamo come esempio un comparto con 70%/30% obbligazioni/azioni, applicando le due diverse aliquote di tassazione otteniamo un’imposizione media del 14,75%. E’ chiaro quindi come scegliendo di destinare il proprio TFR a un fondo pensione, non solo è possibile ottenere un rendimento maggiore, ma avere anche un risparmio fiscale che a lungo andare può fare la differenza.
Altro aspetto da non trascurare è la differente tassazione che verrà applicata al momento dell’erogazione del TFR. Quest’ultimo, come abbiamo detto prima, se accumulato presso l’azienda sarà soggetto a tassazione separata: perciò la quota di TFR maturato verrà moltiplicato per dodici e diviso per gli anni di servizio, su cui verrà poi applicata l’aliquota IRPEF media di tassazione dei cinque anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. La differenza tra il TFR lordo e la quota di IRPEF appena calcolata, restituirà il TFR netto a disposizione del lavoratore. Al contrario, affidandosi ad un fondo pensione, l’aliquota, inizialmente del 15%, dopo 15 anni di iscrizione al fondo decresce dello 0,3% ogni anno, fino a un minimo del 9%.
Se si tiene conto che tendenzialmente gli ultimi anni di carriera sono quelli con reddito più elevato, e di conseguenza con più alte aliquote IRPEF, è evidente come l’imposizione applicata sul TFR maturato in azienda sarà gravato da una tassazione molto più alta rispetto quella maturata nel fondo pensione; in quest’ultimo caso infatti maggiore sarà la permanenza nel fondo e minore sarà la tassazione che verrà applicata al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
TFR affidato all’azienda: in questo caso il lavoratore, che non ha ricevuto la sua liquidazione, dovrà andare per vie legali. Ovviamente il Tribunale del Lavoro darà ragione al lavoratore, obbligando l’azienda al pagamento; se non lo facesse, la sentenza potrebbe concludersi o con un pignoramento dei beni dell’azienda, oppure con un’istanza di fallimento nei confronti di quest’ultima. Se anche questa fallisse, il lavoratore dovrà rivolgersi direttamente all’INPS per ricevere la liquidità non pagata. Presso l’Istituto nazionale di previdenza, infatti, è stato istituito un Fondo di Garanzia utile per corrispondere ai dipendenti di un’azienda fallita sia il TFR che gli ultimi tre stipendi non pagati.
TFR affidato ad un Fondo Pensione: in questo caso, quanto accumulato è fortemente tutelato, le risorse infatti:
Per richiedere l’erogazione della propria pensione, si deve avere alcuni requisiti:
Soddisfatti tali requisiti, si deve scegliere il tipo di erogazione nel tempo:
Nel caso l’opzione della rendita sia svantaggiosa (cifra troppo bassa),si può richiedere l’erogazione di tutta la somma accumulata sotto forma di capitale.
Questo può verificarsi solo nel caso in cui dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale accumulato nel fondo pensione, si ottenga una rendita inferiore alla metà dell’assegno sociale erogato dall’INPS. Per il 2019 l’assegno sociale è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro se il soggetto è coniugato.
Si può scegliere di ricevere subito fino al 50% di quanto si è accumulato nel fondo in forma di capitale e la parte restante in forma di rendita. Questa opzione, da un lato permette ai richiedenti di disporre nell’immediato di una somma di denaro, ma dall’altro, diminuendo il montante accumulato, diminuisce anche la rendita che verrà erogata, con ovvi svantaggi.
Nel corso della prorpia vita è possibile che sorgano bisogni di varia natura, per cui potrebbe essere necessario ricorrere all’anticipo del proprio TFR, ottenendo una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). Anche in questo caso avere il TFR in azienda o presso un fondo pensione può comportare differenze sia nelle condizioni di accesso che negli importi effettivamente conseguibili. Infatti, in base al motivo della richiesta e se lo si chiede all’azienda o ad un fondo pensione, si possono avere vari vantaggi:
Inoltre, un fondo pensione permette tale richiesta di essere eseguita più di una volta, cosa che invece non è permessa in azienda.
Per loro, in effetti, non si parla più di TFR, ma di TFS. In particolare ogni dipendente pubblico, a seconda dell’Amministrazione presso la quale ha prestato servizio, ha accesso a diversi tipi di indennità molto diversi fra loro:
Indipendentemente dal tipo, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Invece c’è automatica applicazione del TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.
Per ulteriori informazioni sul TFR potete consultare altri articoli a questo link.
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