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Valutazione del dipendente: progressione di carriera, maternità, contrattazione collettiva

lentepubblica.it • 26 Giugno 2014

Ai fini della valutazione del dipendente per la progressione di carriera, va considerato anche il periodo di assenza per maternità, saldo diversa e specifica previsione della contrattazione collettiva. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza nr. 14110/2014. La Corte di Appello , confermando la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda di una lavoratrice , proposta nei confronti della Camera di Commercio di cui era dipendente, avente ad oggetto la declaratoria del suo diritto ad essere più favorevolmente inquadrata sul presupposto di essere stata illegittimamente esclusa dal sistema di valutazione permanente per la progressione in carriera in quanto assente, prima obbligatoriamente e, poi, per un periodo di astensione facoltativa per maternità.

La Corte del merito, dopo un ampio excursus sulla normativa di riferimento, poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale la tutela della posizione di lavoro della lavoratrice madre, come del cittadino che adempiva alla leva, dell’infortunato o del malato non può estendersi fino a far ritenere il periodo trascorso in adempimento del servizio militare di leva, in infortunio o in malattia oppure ancora in gravidanza e puerperio come servizio effettivamente prestato, quando la valutazione di tale ultimo servizio sia il presupposto di una progressione nella carriera che non segua a mera anzianità, in quanto occorre, per la valutazione di merito del lavoro prestato, l’effettività della prestazione.

Conseguentemente, secondo la predetta Corte, poiché in base al contratto collettivo decentrato la progressione in carriera relativa all’inquadramento rivendicato faceva riferimento, non alla sola mera presenza in servizio, ma anche ad un articolata valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato, la domanda della B. non poteva trovare accoglimento.

Avverso questa sentenza la lavoratrice ricorre in cassazione. Secondo i supremi giudici, anche con riferimento all’art. 3, secondo comma, della Legge n. 903 del 1977 – il cui testo è stato trasfuso nel comma 5 dell’art. 22 del denunciato DLgs n. 1 del 2001, poi abrogato dal DLgs n. 198 del 2006 – la regula iuris, qui ribadita, essendovi perfetta equivalenza, ai fini della progressione in carriera (automatica o no), fra periodi di effettivo servizio e periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, è che ove la contrattazione collettiva ricolleghi la promozione all’anzianità di servizio, in questa, anche se intesa come servizio effettivo, devono computarsi i periodi di astensione obbligatoria, tranne che la stessa contrattazione subordini la promozione a particolari requisiti.

Nella specie la Corte del merito, adeguandosi al richiamato principio, ha accertato che la contrattazione collettiva decentrata prevedeva, ai fini della progressione in carriera, oltre alla prestazione effettiva anche un articolata valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato, sicché non poteva trovare fondamento il diritto alla promozione reclamato dalla lavoratrice sulla sola base della detta equivalenza dovendo essere valutata, in base alla pattuizione collettiva, anche la qualità e quantità dell’attività lavorativa ossia in base a particolari requisiti che erano correlati non alla sola virtuale prestazione lavorativa.

Sulla base delle esposte considerazione, in conclusione, il ricorso è stato rigettato.

FONTE: ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Sindacato Unitario

AUTORE: Renzo La Costa

 

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