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Visita Fiscale Dipendenti Pubblici: le sanzioni applicabili

lentepubblica.it • 17 Dicembre 2018

visita-fiscale-dipendenti-pubblici-sanzioniVisita Fiscale Dipendenti Pubblici: le sanzioni in un quadro riepilogativo della materia. Ecco a cosa va incontro chi non rispetta le regole.


Come ormai detto più volte, dal 1° settembre 2017 ha preso vita il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

 

Ma quali sono le sanzioni per chi vìola gli obblighi?

 

Visita Fiscale Dipendenti Pubblici: le assenze

 

Come anche indicato dalla guida INPS, se il lavoratore è assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, è invitato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.

 

Si ricorda inoltre che qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati e documentati motivi deve darne preventiva comunicazione alla pubblica amministrazione di appartenenza alla quale è tenuto a fornire la relativa documentazione giustificativa.

 

L’idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare fa sì che non si incorra, se si è un lavoratore avente diritto all’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

 

Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.

 

Visita Fiscale Dipendenti Pubblici: sanzioni

 

Sono previste delle sanzioni molto severe. Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% di retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

 

Oltre alle sanzioni economiche, vi sono anche quelle disciplinari. Il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso. La prima eventualità avviene in caso di assenza alla visita fiscale senza giustificazione per un numero di giorni superiore a 3 nell’arco di 2 anni, o per oltre 7 giorni nell’arco degli ultimi 10 anni.

 

Il licenziamento senza preavviso avviene generalmente in caso di condotta errata del lavoratore (magari a seguito di investigazioni che ne hanno accertato il comportamento scorretto). Oppure in caso di falso certicato che giustifica l’assenza alla visita di controllo.

 

L’assenza ingiustificata può essere causata da diversi motivi e può essere annoverata anche nel caso in cui il lavoratore malato sia effettivamente a casa. Ad esempio, la mancanza del proprio nome sul citofono o il non aver risposto alla chiamata del medico (non aver sentito il campanello o il citofono).

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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11 Gennaio 2023 10:11

[…] Se il dipendente non si trova a casa, durante gli orari di reperibilità, può andare incontro a delle sanzioni. […]

Roberto
Roberto
12 Gennaio 2023 8:24

Questa delle ore di reperibilità la trovo una cosa fuori dal comune, va’ bene ci sono i furbetti da tutte le parti ma che uno che lavora nel pubblico impiego debba essere reperibile fuori a quello che e il suo orario di lavoro e fuori da ogni logica.