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Visite Fiscali 2019, l’esonero per diabete è possibile?

lentepubblica.it • 1 Marzo 2019

visite-fiscali-2019-esonero-diabeteVisite Fiscali 2019, l’esonero per diabete è possibile? Ecco alcune utili indicazioni per i lavoratori e per chi potrebbe fruire di questa opzione.


L’Inps ha pubblicato tempo fa una Guida sul proprio sito per i lavoratori, pubblici e privati, in caso di malattia. Il breve vademecum informa i lavoratori su cosa fare quando sono in malattia partendo dalle attestazioni telematiche di malattia fino alle visite di controllo con le fasce di reperibilità.

Ovviamente nella guida si tratta anche dei casi di esonero dalle fasce di reperibilità dalla visita fiscale.

Si tratta di fattispecie in cui l’assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.

Si tratta, nel dettaglio, di:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Visite Fiscali 2019 ed esonero per diabete

L’insulina é “terapia salvavita” (o farmaco salvavita)?

Nelle “Linee Guida in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro della Salute, 11 gennaio 2016, previsto dall’art. 25 del D.LGS.14 settembre 2015, n. 151” l’Inps dichiara che

“le malattie, le patologie e le sindromi sono gravi se si appalesano per un considerevole disordine funzionale, in grado di scemare sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo /apparato /sistema in quella fattispecie compromesso”.

Sostiene sempre l’Inps, si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto ovvero procrastinato, ma altrettanto certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che – se non assunte – espongono certamente alla morte.

La patologia diabetica è inserita nella tabella A prima categoria. Nella tabella è inserito il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

Si è esonerati per questa patologia solo se è in causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

A valutate la gravità della patologia è il medico di famiglia che dovrà certificare l’esonero della visita fiscale secondo le direttive dell’Inps.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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gerardo
gerardo
5 Marzo 2019 22:30

cercato di correggere in quanto il decreto Madia indica i tre casi di esonero “dalle fasce di reperibilità” e non di esonero “dalle visite fiscali” che come precisato recentemente dall’inps non esiste (circolare n. 95 del 7/6/16). E proprio su questo sito il 25/10/18 è stato precisata questa differenze. Non fate la confusione che fanno tutti a ogni livello e generate contrasti tra dipendenti pubblici e superiori.

salvo
salvo
20 Febbraio 2021 11:46

Dunque chi è affetto da diabete mellito 2 in caso di malesseri legati alla (grave) patologia, è esonerato da visita fiscale?