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Visite Fiscali, il certificato di malattia telematico

lentepubblica.it • 10 Gennaio 2019

visite-fiscali-certificato-malattia-telematicoVisite Fiscali, il certificato di malattia telematico e tutte le sue specifiche in documento redatto dall’INPS. Ecco tutto quello che è necessario sapere.


Le modalità di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013.

 

Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, è necessario che il medico redattore ponga la massima attenzione nell’inserimento di tutti i dati.

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?

 

Visite Fiscali, certificato di malattia telematico

 

In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni:

 

  • Indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010). L’informazione è indispensabile affinché l’Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;
  • Segnalazione delle eventuali “agevolazioni” – per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità – in caso di: 1) una patologia grave che richieda terapie salvavita; 2) una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (SOLO per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto; 3) di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;

 

Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa. Al riguardo, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016).

 

Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell’Istituto.

 

È comunque valido il certificato cartaceo?

 

Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).

 

Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto.

 

Ricordati di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.

 

Ricordati anche che, l’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro (sempre entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia Inps; entro i termini previsti dal tuo contratto di lavoro, negli altri casi).

 

In allegato il documento completo dell’INPS.

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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26 Gennaio 2021 16:51

[…] a Treviso e risale al 30 ottobre scorso e si sviluppa  attorno a un dato contenuto nell’attestato telematico di malattia. Nel foglio, infatti, alla voce “residenza e domicilio” è già stampata la dicitura […]