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Visite Fiscali e cambio indirizzo di reperibilità

lentepubblica.it • 15 Febbraio 2023

visite-fiscali-indirizzo-reperibilitaEcco alcune utili indicazioni riguardanti il cambio dell’indirizzo di reperibilità per le visite mediche fiscali: scopriamone di più.


Ricordiamo che dal 1° Settembre 2017 è in vigore il Polo Unico Inps delle Visite Fiscali, che gestisce sia gli accertamenti dei dipendenti del settore privato che quelli per il pubblico impiego.

Nel caso in cui un lavoratore pubblico o privato si assenti dal lavoro per malattia è tenuto dunque a comunicare all’Inps il luogo dove è reperibile ai fini dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare disposta dal datore di lavoro.

Per una panoramica sugli orari delle visite fiscali per il 2023 cliccate qui.

Visite Fiscali: cambio dell’indirizzo di reperibilità

Tuttavia a volte può succedere che l’indirizzo di reperibilità non sia corretto: per evitare problemi è meglio dunque procedere a sistemare la cosa.

Rispetto però alle modalità antecedenti la pandemia da Covid-19 ci sono diverse novità.

Dal 2020 infatti la procedura può essere gestita in modo telematico, sia dai dipendenti pubblici sia da quelli privati.

Vediamo, quindi nel dettaglio cosa prevede la circolare INPS che ha reso pubblico agli utenti dell’avvio del nuovo servizio online che può essere usato dai lavoratori per dare comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità.

La procedura

Ad approfondire le procedure in passato è stato l’INPS (Istituto di Previdenza Sociale), che nella Circolare numero 106/2020 ha stabilito le modalità di comunicazione all’INPS delle procedure. Si tratta del passaggio alla procedura telematica, che consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione.

In sintesi:

  • da un lato si garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali
  • dall’altro si dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, al fine di una corretta disposizione dell’eventuale Visita domiciliare.

Il servizio è disponibile sul portale web dell’INPS, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”.

Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare,esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

  • Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che si considera utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
  • Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.

Chi lo può utilizzare?

Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Per i lavoratori pubblici la variazione del domicilio continua a dover essere segnalata all’amministrazione di appartenenza (la quale provvederà a comunicarla all’INPS): l’interessato può utilizzare comunque il servizio telematico per maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione.

Invece per i lavoratori privati la comunicazione va effettuata con la massima diligenza e tempestività e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Il servizio NON DEVE, infine, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti del D.lgs n. 165/2001 modificati dal D.lgs n. 75/2017. Si tratta delle seguenti situazioni:

  • adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità
  • terapie
  • visite mediche
  • accertamenti sanitari
  • o per altri giustificati motivi.

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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