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INAIL, coperture assicurative: sostegno a reddito e volontariato

lentepubblica.it • 1 Aprile 2015

volontariato, assicurazione-polizza-vitaL’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.

 

L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015.

 

La copertura assicurativa è garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo. L’assicurazione Inail in particolare copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.

 

I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.

 

I soggetti promotori dei progetti di volontariato, a fini di utilità sociale in favore di Comuni o di enti locali, nei quali vengono avviati i volontari destinatari di forme di integrazione e sostegno del reddito per i quali è prevista la copertura assicurativa Inail, sono le organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, intendendo come tali le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266 del 1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383 del 2000 e le cooperative sociali.

 

Detti soggetti promotori provvedono agli adempimenti previsti ai fini assicurativi dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014, in quanto compatibili con il Testo unico 1124/65 e s.m.i.

 

La copertura assicurativa è attuata dall’Istituto secondo i principi fissati dall’art. 1 del predetto D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 ossia deve trattarsi di attività assicurata dal T.U. e che, per ciò che attiene al rischio assicurato, tenuto conto della natura delle attività svolte dai volontari nonché del carattere sperimentale dell’iniziativa, è riconducibile alla voce di tariffa 0730 del settore terziario,4 il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa.

 

Ai fini dell’assicurazione delle attività di volontariato a scopo di utilita’ sociale in favore di Comuni o enti locali, è stato stabilito con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 un premio speciale unitario nella misura di euro 258,00 annuali sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

 

Per tutti i dettagli consultare la circolare dell’INAIL in allegato.

Fonte: INAIL
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