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Whistleblowing: è legge, arriva il sì definitivo

lentepubblica.it • 15 Novembre 2017

whistleblowing-guardiansL’Italia mette a segno la sua legge sul whistleblowing: a Montecitorio arriva il sì definitivo. Ecco cosa cambia.


La legge sul Whistleblowing riguarda la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Sono stati 357 i voti favorevoli, 46 i contrari, 15 gli astenuti.

 

Nella legge approvata a Montecitorio è prevista la tutela dell’identità del segnalante, oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori. Nello specifico il dipendente, pubblico o privato che sia, che segnala all’Autorità nazionale anticorruzione o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito.  Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

 

L’identità del segnalante non può essere rivelata. Spetterà al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione da parte del dipendente.

 

L’approvazione della legge sul whistleblowing è salutata anche dalla presidente della Camera Laura Boldrini secondo la quale “la tutela degli autori delle segnalazioni di reati è un altro rilevante passo avanti del Parlamento nella lotta all’illegalità e in favore della trasparenza”. La Boldrini definisce “molto positivo il fatto che la legge nasca anche dalle sollecitazioni di voci della società civile, da campagne di cittadinanza attiva che hanno trovato nelle Camere un ascolto attento”.

 

La legge sul whistleblowing “è una norma di civiltà”. Il giudizio arriva dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, secondo il quale “chi segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non può essere lasciato solo”. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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