Il tribunale o la sezione distaccata del tribunale, ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica, entro tre giorni dalla data di votazione invita gli scrutatori ad assistere, all’apertura di detto plico contenente le liste degli elettori della sezione del turno di ballottaggio. Per quindici giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata le liste rimangono depositate e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
(art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
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