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Personale ATA: chiarimenti su alcune tipologie di contratti e di supplenze

lentepubblica.it • 2 Febbraio 2016

ATA, contratto nazionale scuola pubblico impiegoSe nella scuola è stato individuato un posto da AA entro il 31.12.2015, con assenza del titolare dal 07.01.2016 al 31.08.2016 per congedo biennale L.104/’92, si può procedere al conferimento del contratto viste le ultime novità del patto di stabilità? E se è si, quale tipologia contrattuale usare?

 

Si premette che l’art.332 della legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto che non si può procedere alla nomina del supplente per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.

 

Per la tipologia di contratto si tratta di un posto resosi disponibile dopo il 31/12.

 

Ai sensi dell’art 6 commi 1 e 2 del DM 430/2000 I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

 

Pertanto la supplenza deve essere assegnata attingendo le GI e avrà come termine la fine delle lezioni.

 

Se invece un assistente amministrativo in utilizzazione su posto vacante di DSGA per questo a.s. , ha ricevuto convocazione per una cattedra di 12 ore fino al 30/06, per un’eventuale accettazione deve rinunciare all’intero contratto nel profilo ATA? La risposta, in questo caso è purtroppo affermativa. Infatti è possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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