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Mobilità Personale ATA: quali sono le preferenze esprimibili in domanda?

lentepubblica.it • 19 Febbraio 2016

Maturità 2012, annunciate le materie per la seconda prova scrittaUn’assistente amministrativa di ruolo dal 2010/2011, vorrebbe fare la domanda di trasferimento: per quanto riguarda il personale ata è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno? Se si scelgono i codici meccanografici dei distretti a cosa si va incontro e che differenza c’è tra distretto sub comunale e distretto inercomunale visto che nell’elenco dei codici non c’è questa differenza? Si possono scegliere più distretti anche di scuole di 1° grado?

 

Per quanto riguarda la mobilità 2016/2017 del personale ATA, restano sostanzialmente invariate le regole di mobilità precedenti e la bozza di CCNI presentata dall’Amministrazione ha subito solo una risistemazione, poiché il personale ATA è stato separato dal personale docente e quindi sono cadute le parti in comune.

 

Detto ciò si chiarisce che sono 15 il numero massimo di preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

 

 

  1. scuola;
  2. distretto;
  3. comune;
  4. provincia;
  5. centro territoriale.

 

 

Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d’arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali. Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

 

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

Invece, in merito alla norma di riferimento sulle “Incompatibilità e cumulo di impieghi” è l’art. 60 del DPR n. 3/1957, l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.

 

Il decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”

 

Tali disposizioni sono state in parte moderate dal DPCM n. 117/89 e dalla legge n. 662/96, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo.

 

Dunque il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

 

Pertanto per i motivi appena menzionati non può accettare un incarico di 30 ore settimanali.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino
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