lentepubblica


Autonomia finanziaria: contratti e tassazione per la scuola che riceve donazioni

lentepubblica.it • 19 Marzo 2015

tagliCon l’autonomia finanziaria la scuola che riceve donazioni, magari anche ingenti, da parte di cittadini come deve comportarsi nei riguardi del fisco? Che tassazione si applica sulle donazioni? E soprattutto il contratto di donazione deve avere forma pubblica amministrativa?

 

Contratto di donazione

Il contratto di donazione deve avere forma pubblica amministrativa (deve avvenire ad opera di un ufficiale rogante o del notaio). Si tratta di un contratto formale che deve avere una forma pubblica pena la sua nullità. Le donazioni di modico valore, però, sono esonerate dal contratto di forma pubblica: in tali casi rientrano tutti i beni mobili (compreso il denaro) e per essi basterà la forma scritta.

 

Come si definisce, però, il modico valore? Il valore dei beni donati va valutato riferendosi al loro valore oggettivo ma anche in base alle finanze del donatore: se la donazione non incide in modo apprezzabile sul patrimonio di chi dona (che va stimato nel momento in cui avviene la donazione, a prescindere da mutamenti che possano avvenire in seguito).

 

Tassazione delle donazioni

Alle istituzioni scolastiche statali possono essere applicate le disposizioni tributarie che prevedono esenzioni per la pubblica amministrazione. Sulle donazioni  elargite ad una scuola statale quindi può essere applicato l’articolo 3 del D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990 che regolamenta sulle disposizioni delle imposte sulle successioni e donazioni. Tale articolo dispone che non sono soggette ad imposta le donazioni in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, ma neanche quelle a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo lo studio, la ricerca, l’educazione e l’istruzione.

 

Vista, quindi, la natura statale delle istituzioni scolastiche non è dovuta nessuna imposta sulle donazioni.

 

Dal 2012, però, le istituzioni scolastiche sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica che comporta per esse l’obbligo di depositare le disponibilità liquide su contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia).Non è possibile investire tale liquidità in prodotti finanziari.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Patrizia del Pidio
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments