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FAQ sull’attribuzione di Cattedre Orario Esterne

lentepubblica.it • 16 Settembre 2015

cattedreI docenti che, nella domanda di trasferimento, hanno chiesto anche cattedre articolate su scuole diverse, nello stesso comune o in comuni differenti, cioè hanno chiesto anche Cattedre Orario Esterne, possono ottenere il trasferimento richiesto in una di queste cattedre.

 

Nello stesso modo la COE potrebbe essere assegnata per trasferimento d’ufficio al docente soprannumerario che non ne ha fatto richiesta.

 

Appare utile chiarire quali siano le modalità di attribuzione di una cattedra orario esterna e in quali situazioni è possibile una sua trasformazione in cattedra orario interna nella scuola di titolarità.

 

Quali sono i criteri seguiti per l’attribuzione in trasferimento di una COE?

 

Le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, nella scuola Secondaria di I e di II grado, sono disciplinate dall’art.18 comma 6 del CCNI sui trasferimenti 2015/16:

 

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

 

a) le cattedre interne alle scuole;

 

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;

 

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;

 

2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

 

a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;

 

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;

 

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.

 

Lo stesso articolo, nel comma 8,  chiarisce che “In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri”. Quindi con la richiesta di COE il docente può essere accontentato nella preferenza in cui è presente una disponibilità di COE, anche se nella preferenza successiva risultasse disponibile una COI.

 

Quali sono gli obblighi del docente trasferito su una COE?

 

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come viene indicato negli elenchi del personale trasferito.

 

La composizione della COE potrà cambiare nei successivi anni scolastici?

 

Si, come specificato nell’art.18 comma 5 del CCNI  sui trasferimenti 2015/16 le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario. Tutto ciò non determinerà, comunque, modifiche nella titolarità del docente.

 

In quale scuola risulterà titolare il docente trasferito in una COE?

 

Come chiarisce il comma 1 dell’art. 18 del  CCNI sui trasferimenti 2015/16:
Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.

 

Quando è possibile l’assorbimento automatico nella scuola di titolarità?

 

E’ necessario distinguere due casi legati a due diverse situazioni temporali:

 

Nell’anno scolastico in cui si è avuto il trasferimento sulla COE, il docente potrà essere assorbito automaticamente nella scuola di titolarità se dovessero crearsi in Organico di fatto nuove ore per la sua classe di concorso che consentirebbero di raggiungere le 18 ore di cattedra all’interno della scuola. In questo caso il docente non presterà servizio nella scuola di completamento e lavorerà  in una COI e per questo non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

 

Negli anni scolastici successivi al trasferimento sulla COE, il docente potrà lavorare nella scuola di titolarità in una COI, se questa cattedra, prevista nell’organico, risulterà priva di titolare. Se invece non si costituirà una cattedra interna, il docente,rimarrà sulla COE, anche se nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari occuperà una tra le prime posizioni.

 

In quale caso è importante la posizione nella graduatoria d’istituto per l’assegnazione della COE al docente titolare nella scuola?

 

La posizione occupata nella graduatoria d’istituto risulta determinante in caso di COE ex-novo che è una  cattedra  orario esterna, non presente nell’organico dell’anno precedente, e che si forma in seguito ad una contrazione di ore nell’organico di diritto della scuola.

 

Tale contrazione oraria determina, quindi , la necessità di costituire una cattedra con un completamento orario esterno (COE ex-novo). Questa cattedra dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel precedente  anno scolastico.

 

Questa assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto. Tale COE sarà, quindi, attribuita al docente che nella graduatoria d’istituto si trova in ultima posizione, fatta eccezione per il caso in cui un altro docente con maggior punteggio ne faccia esplicita richiesta.

 

Se la COE ex-novo ha sede di completamento nello stesso comune, è utile precisare che nella graduatoria interna d’Istituto per individuare il titolare destinatario della COE, dovranno essere inseriti in base al loro punteggio anche i beneficiari di precedenza ai sensi dell’art.7 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2015/16 , che come specificato nel comma 3 punto c) dell’art.7 mantengono il diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’attribuzione della COE ex novo, esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanna Onnis
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