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Chiusura delle scuole il sabato: una decisione legittima?

lentepubblica.it • 26 Febbraio 2015

Associazione Genitori A.Ge. Toscana – E’ incredibile vedere quante situazioni sul filo dell’illegittimità emergono facendo consulenza ai genitori, ed è per questo che abbiamo pensato di mandare alcune coordinate fondamentali ai genitori impegnati nei Consigli d’istituto, che sono gli organi di governo nelle scuole, dichiara Rita Manzani Di Goro, presidente dell’Associazione genitori A.Ge. Toscana.

Certo non si può fare di ogni erba un fascio, ci sono tantissimi istituti scolastici che conoscono approfonditamente la normativa e la applicano con scrupolo. La situazione però è davvero a macchia di leopardo e non si può mai sapere quali sorprese ci può riservare la scuola di nostro figlio”.

SETTIMANA CORTA – Occorre tenere presente che l’unico organo competente a decidere in merito alla chiusura del sabato è il Consiglio d’istituto (art. 10 D. Lgs. 297/1994). Per svolgere il suo compito al meglio, dovrà sentire non solo il parere del Collegio dei docenti, ma anche quello delle famiglie e, per la scuola superiore, degli studenti. Le aspirazioni al risparmio degli enti locali, pur meritorie, debbono rimanere un elemento di contorno.

“Il nostro parere è che la settimana corta può andare benissimo per la scuola primaria e quella dell’infanzia -dichiara Jachen Gaudenz, presidente di A.Ge. Arcipelago toscano e referente scuola di A.Ge. Toscana- ma già per la scuola media occorre fare un sondaggio per coinvolgere le famiglie nella decisione. Alle superiori poi è indispensabile sentire gli studenti, che passando da 6 a 5 giorni di scuola si troverebbero a fronteggiare un maggior carico di lavoro: più ore di lezione consecutive con un minimo di 6 ore e un rientro pomeridiano e fino a tre pomeriggi nei professionali, con maggiori disagi per gli studenti pendolari”.

CLASSI FUNZIONANTI A 26 E A 36 ORE – Se nella vostra scuola esistono delle classi di scuola primaria che funzionano a 26 ore (pari a 27 mensa compresa) ovvero a 36 o 38 ore, sappiate che quello è un vero e proprio abuso. La circolare sulle iscrizioni (n. 51 del 18.12.2014) e il D.P.R. 89/2009 sono molto chiari in proposito: gli orari ammessi sono 24, 27, fino a 30, 40 ore settimanali. Qualsiasi altra struttura oraria è illegittima. Gli organi collegiali della scuola non possono adottare delibere che stabiliscano diversamente.

SORTEGGIO – Sempre la circolare n. 51 del 18.12.2014, ammonisce i Consigli d’istituto a deliberare e rendere pubblici, prima dell’avvio delle iscrizioni, i criteri di precedenza per l’ammissione alla scuola. Tali criteri dovranno rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio la vicinanza dell’abitazione alla scuola o gli impegni lavorativi dei genitori. “In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ‘ratio’ a parità di ogni altro criterio”.

ADOZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Capita non di rado che nei Consigli d’istituto si chieda di approvare il POF a ‘scatola chiusa’, magari perché “l’ha già approvato il Collegio dei docenti”. Tutto ciò è assolutamente illegittimo: consigliamo a tal proposito di prendere visione del Regolamento dell’autonomia scolastica DPR 275/99 e in particolare della sintesi ad uso dei genitori disponibile sul nostro sito agetoscana.it nella rubrica Documenti scaricabili, unitamente alla scheda “Piano dell’offerta formativa: tempi e modi di attuazione”. REGOLA GENERALE: Non si approva nulla che non si sia potuto prima esaminare con la dovuta attenzione.

RESIDUI ATTIVI – La secca smentita del Ministero, subito a ridosso della notizia che i famigerati “residui attivi”, ossia i crediti che le scuole vantano nei confronti dello Stato, sarebbero stati radiati (ossia cancellati) per sempre, ha rincuorato molti Consigli d’istituto. A essere pignoli nella nota 18780 del 22 dicembre 2014 lo avevano detto davvero che: “Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di ‘residui attivi’ che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche , si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell’ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d’istituto”.

La smentita però ci dà fiducia e allora vediamo cosa dobbiamo fare:

1 – riesumare i residui attivi spostandoli dall’aggregato Z01 alle schede di bilancio, dove potranno essere impegnati e spesi;
2 – inviare ‘flussi di cassa mensili’ che riportino effettivamente residui attivi (di cui si attende il finanziamento promesso) e non un ammasso indistinto di Z01 – Risorse da destinare;
3 – approfittare dei monitoraggi del Ministero in cui si richiede di dettagliare l’esistenza dei residui attivi (li hanno effettuati già due volte e alcune scuole più coraggiose hanno ottenuto indietro fino a 250.000,00 euro);
4 – utilizzare i fondi per la “sofferenza finanziaria”, elargiti già a fine 2013 e a fine 2014, e un po’ più malvolentieri anche i fondi provenienti dalla Legge 440 e destinati a spese per il funzionamento (D.M. 21.05.2014, n. 351), per ripianare i residui attivi esistenti in bilancio.

Non dobbiamo dimenticare che i ‘residui attivi’ non sono altro che finanziamenti per stipendi, esami di maturità ecc. (ossia spese di pertinenza dello Stato) promessi anni fa e mai giunti alle scuole. Per far fronte alle spese, le scuole hanno utilizzato tutto ciò che avevano: fondi dei comuni o provenienti da progetti, ma soprattutto il contributo volontario dei genitori. Occorre quindi far sì che i soldi ‘prestati’, tornino al mittente e vengano utilizzati a favore dei nostri figli e della didattica.

Nel dubbio, potete consultare le due lapidarie circolari ministeriali n. 312/2012 e 593/2013, disponibili sul nostro sito agetoscana.it alla rubrica Contributo volontario dei genitori.

 

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

 

 

 

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