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Consiglio di Stato conferma la regolarità del concorso dirigenti scolastici

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2021

consiglio-di-stato-concorso-dirigenti-scolasticiAccolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e da altri 4 controinteressati contro la sentenza del TAR che aveva delegittimato la procedura del concorso per dirigente scolastico.


Con un  nuovo colpo di Scena il Consiglio di Stato conferma la regolarità del concorso dirigenti scolastici.

Infatti una sentenza del TAR che il 2 luglio 2019 aveva travolto completamente la procedura del concorso per dirigente scolastico.

La Sentenza accoglie parzialmente il ricorso di alcuni candidati,  non ammessi a sostenere la prova orale. Canddati che, oltre a una serie di motivi tutti respinti, contestavano una condizione di incompatibilità, riferita a tre  commissari, che avrebbe determinato per il TAR  l’illegittimità della delibera sui criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove scritte e per l’attribuzione delle valutazioni.

L’intervenuta sospensiva di quella sentenza di annullamento aveva consentito la conclusione della procedura concorsuale e l’assunzione, negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, di 2324 dei 3420 vincitori di concorso presenti in graduatoria.  

Ora, a un anno e mezzo dalla decisione del TAR, il Consiglio di Stato ribalta completamente quel giudizio. Stabilendo in via definitiva la regolarità della procedura concorsuale.

Consiglio di Stato conferma la regolarità del concorso dirigenti scolastici

Con una recentissima sentenza, dunque, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero relativo al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017. E ne ha confermato, dunque, la piena regolarità.

Ecco, in sintesi, le articolate motivazioni della sentenza CdS 396/2021.

Presunte incompatibilità dei commissari

In primo luogo il CdS rileva che la commissione, nella seduta plenaria a cui partecipavano tre componenti secondo il TAR in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, non abbia elaborato criteri e griglie, limitandosi, nella sostanza, a prendere atto di quanto era stato già predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso.

Per quanto attiene alle presunte incompatibilità dei tre commissari, il Consiglio di Stato prende in esame le posizioni di ciascuno di essi rilevando:

  • quanto all’incompatibilità derivante dall’aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, che esse in concreto non sussistono. O perché antecedenti all’anno, o perché svolte con riferimento al concorso per DSGA e non già a quello per DS. Oppure infine perché assente il coinvolgimento diretto e personale, a contatto coi frequentatori, nello svolgimento dei corsi;
  • poi sulla posizione del commissario sindaco di un comune inferiore ai 5.000 abitanti e che, in base a una norma vigente, non avrebbe potuto far parte delle commissioni di concorso, che non si sia realizzato in concreto alcun pericolo di condizionamento riconducibile alla sua carica politica. In quanto non risulta che al concorso abbiano partecipato candidati nati o residenti in quel comune e che pertanto sia da escludere la violazione del principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice;
  • infine sulla segnalazione di un ricorrente riguardante l’attestazione della presenza dello stesso commissario sindaco ai lavori della sottocommissione di appartenenza in contemporanea allo svolgimento di una riunione della Giunta comunale in cui risulta presente, che la segnalazione non risulta fondata, alla luce delle spiegazioni fornite dal commissario né risulta peraltro motivata la connessione tra questa presunta irregolarità e l’esito negativo della prova del ricorrente.

Motivi di appello incidentale

Il CdS affronta poi i diversi motivi di appello incidentale, rigettandoli. Tra i più significativi si citano i seguenti:

  • mancato rispetto della durata minima di correzione delle prove scritte (30 minuti). Il giudice in primo luogo richiama la giurisprudenza che dichiara la non sindacabilità, in sede di legittimità, dei tempi dedicati dalla commissione alla valutazione delle prove e, dall’altro, fa presente che il tempo stabilito nella prima riunione plenaria costituiva un’indicazione di massima;
  • violazione del principio di unicità della prova. In conseguenza del fatto che in Sardegna la prova scritta si è svolta due mesi dopo rispetto al resto d’Italia: il giudice fa presente che il rinvio della prova, conseguente alla chiusura di tutte le scuole per allerta meteo, integra quella causa di forza maggiore che lo stesso regolamento concorsuale prevedeva come causa di deroga al principio dell’unicità. In ogni caso ai concorrenti sardi risultano sottoposte domande diverse e quindi non si dà prova di alcun indebito vantaggio di cui avrebbero beneficiato;
  • inidoneità del software in relazione al tempo assegnato per lo svolgimento della prova. Il giudice respinge il motivo ritenendo la doglianza del tutto generica, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche.
  • risulta infine respinta, a seguito di una lunga ricostruzione tecnica, la doglianza di violazione del principio di anonimato.

Sono oltre 3.000 i vincitori della procedura, di cui oltre 2.500 già assunti fra il 2019 e il 2020.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato.

 

Fonte: FLC CGIL
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