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La Consulta si pronuncia sui Precari con 36 mesi di servizio

lentepubblica.it • 13 Luglio 2016

scuola precariatoArriva nella giornata del 12 luglio il comunicato della Corte Costituzionale relativo alla sentenza sull’abuso dei contratti a termine per i precari. Una decisione molto attesa nel mondo della scuola, soprattutto da coloro che superano i 36 mesi di servizio e coloro che temono le conseguenze dell’applicazione del comma 131 della legge 107/2015.

 

“La Corte Costituzionale – si legge nel comunicato – ha stabilito l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”

 

“Tuttavia – prosegue il comunicato – la pronuncia di illegittimità costituzionale é stata limitata poiché l’illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato (sentenza Mascolo). ”

 

E conclude affermando che “per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla “buona scuola” prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno”

 

Naturalmente la sentenza andrà letta con attenzione per capire come i precari che possono vantare questo triste primato potranno rivendicare il diritto all’assunzione dopo essere stati esclusi dal piano La Buona Scuola. Così come per gli ATA è stata aperta una strada molto importante verso l’affermazione dei propri diritti.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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