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Diritto assistenza igienica alunni disabili: la Sentenza del TAR di Lecce

lentepubblica.it • 13 Febbraio 2020

diritto-assistenza-igienica-alunni-disabili-sentenza-tar-lecceArriva una nuova importante Sentenza relativa a questo argomento molto delicato: a pronunciarsi, in questa occasione, è il TAR di Lecce.


Diritto assistenza igienica alunni disabili: la Sentenza del TAR di Lecce mette al centro del dibattito la garanzia ai minori in stato di handicap grave del diritto allo studio dignitoso e incondizionato.

Nel caso specifico, la parte ricorrente dichiara di avere necessità di continua assistenza personale ed igienica per l’intera giornata scolastica. Tuttavia l’istituto scolastico gli mette a disposizione un operatore socio sanitario per una sola ora al giorno. Per la parte in causa, di conseguenza, la citata disponibilità non è sufficiente a garantirgli un dignitoso diritto allo studio.

La difesa tentata dall’Istituto Scolastico

Nella causa l’Istituto si è difeso sostenendo che l’alunno non sia affetto da disabilità certificata rientrante nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs n.66/2017, riguardante l’assistenza igienica, consistente nel cambio del pannolino.

Il punto in particolare citato dalla Scuola è che il profilo professionale dei collaboratori scolastici prevede che possano svolgere “assistenza nella cura e nell’igiene personale degli alunni con disabilità”.

Pertanto, il Dirigente scolastico non può utilizzare alcun potere coercitivo nei loro confronti. Come ad esempio la denuncia per rifiuto di atti d’ufficio affinché prestino assistenza per l’intera durata della giornata scolastica in favore dell’alunno bisognoso.

Diritto assistenza igienica alunni disabili: la Sentenza del TAR di Lecce

Invece secondo la documentazione versata in atti (con tanto di certificazione dell’ASL) dalla parte ricorrente si evince che l’alunno risulti effettivamente persona in stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n.104/ 1992.

Ne deriva che l’alunno in questione rientra – suo malgrado – a tutti gli effetti nel precetto normativo. Con il conseguente diritto di ricevere assistenza nella cura e nell’igiene personale dalla scuola frequentata.

E per questo è manifesta l’impossibilità del minorenne di attendere all’igiene personale in ragione del grave stato di disabilità che lo affligge.

In conclusione il Tribunale ordina all’Istituto di far adottare ogni provvedimento idoneo per consentire all’alunno di ricevere assistenza nella cura e nell’igiene personale per l’intera durata della giornata scolastica.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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