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Scuola: ancora disparità di trattamento nella mobilità 2016/2017

lentepubblica.it • 15 Dicembre 2015

ATA, apprendistato, scuola, insegnantiLa mobilità per l’anno scolastico 2016/17 è ancora caratterizzata da molta confusione e tante incertezze. Questa situazione è causa di molte preoccupazioni da parte dei docenti che vorrebbero avere certezze per il loro futuro.

 

La causa di questa incertezza e preoccupazione è ciò che viene stabilito nella legge 107 in relazione agli ambiti territoriali (comma 73) e al piano di mobilità straordinaria (comma 108), disposizioni che risultano poco chiare e pertanto necessitano di dettagli ed esplicitazioni esaurienti.

 

Sono in corso gli incontri tra sindacati e MIUR per stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la futura mobilità, ma si è ancora lontano dalle definizioni delle regole che dovranno essere inserite dettagliatamente nel CCNI 2016/17.

 

Gli ambiti territoriali, per i quali i sindacati hanno richiesto di rinviare di un anno la loro definizione per consentire di attuare la mobilità 2016/17 secondo le vecchie regole, sono stati, invece, confermati dal MIUR che ha stabilito le Linee Guida sugli ambiti territoriali sui quali saranno disposti i trasferimenti del personale docente a partire dall’a.s. 2016/17.

 

Queste informazioni non hanno, però, chiarito i dubbi che riguardano la mobilità negli ambiti territoriali e le domande dei docenti rimangono ancora senza risposta.

 

Come si verificherà la mobilità negli ambiti territoriali e su quali classi di concorso (cdc di titolarità o cdc affine) , infatti, non è ancora chiaro e rimangono perciò valide le perplessità espresse nell’articolo pubblicato da OrizzonteScuola così come rimangono ancora insoluti i quesiti posti

 

Quali, quante e con quali modalità dovranno essere inserite le preferenze sia a livello provinciale che interprovinciale, è ancora un grande punto interrogativo e le domande poste da OrizzonteScuola rimangono  ancora in attesa di risposta

 

Come verrà gestita la mobilità dei docenti nella fase provinciale e interprovinciale risulta ancora poco chiaro. Le ipotesi formulate da OrizzonteScuola risulterebbero in parte confermate da quanto stabilito dal MIUR

 

Come segnalato nell’articolo di OS, il MIUR ipotizza  per la futura mobilità la seguente impostazione generale, evidenziando le seguenti possibili fasi:

 

– I fase:  saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi 0 e A)

 

– II fase: mobilità straordinaria di tutti i docenti assunti entro il 2014/15 su tutti gli ambiti territoriali nazionali (naturalmente volontaria, per chi vuole cambiare provincia)

 

– III fase : saranno trattate le assegnazioni definitive delle fasi B e C –  GAE con titolarità sugli ambiti nazionali  e  GM con titolarità su ambiti regionali,

 

Le fasi così prospettate stravolgerebbero quelle seguite fino al corrente anno scolastico 2015/16 con notevoli incongruenze nell’impostazione generale e con conseguenti e certe penalizzazioni per una parte dei docenti coinvolti.
Nella mobilità fino all’anno scolastico in corso, infatti, sono state sempre distinte le seguenti tre fasi, così come indicato nell’art.4 del CCNI 2015/16:

 

I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;

 

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

 

III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

 

All’interno di ogni fase ciò che influiva  in misura determinante era il punteggio dei docenti. I docenti con maggior punteggio avevano chiaramente e giustamente maggiori garanzie per ottenere la mobilità richiesta all’interno della fase di appartenenza.

 

Con le nuove fasi ipotizzate dal MIUR questo ordine non viene più rispettato in quanto verranno “sistemati” prioritariamente, in I fase, i docenti neo-assunti in fase 0 e in fase A che potranno acquisire titolarità in una specifica scuola della provincia di immissione in ruolo come prevede il comma 73 della legge 107.

 

I docenti neo-immessi che chiedono sede definitiva, gli anni scorsi risultavano inseriti nella II fase della mobilità (fase provinciale) insieme a tutti gli altri docenti che chiedevano trasferimento provinciale e si andava a punteggio. Ora sembra che non sia più così e si ipotizza un radicale cambiamento che potrebbe andare a discapito dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 e, quindi, anche dei docenti in ruolo di “vecchia data” che partecipano alla mobilità in II fase. Questi docenti, inoltre, devono chiedere trasferimento negli ambiti territoriali dove potrebbe capitare che le cattedre disponibili nelle varie scuole dell’ambito, siano state tutte assegnate nella I fase ai neo-assunti in fase 0 e fase A, malgrado si tratti sempre di mobilità provinciale e malgrado la differenza di punteggio fra i docenti interessati .

 

Strutturare le fasi della mobilità come prospettato dal  MIUR dimostra, inoltre, l’assenza totale di considerazione dei docenti soprannumerari e di quello che dovrebbe essere per loro  un diritto, cioè il rientro nell’ottennio con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Tali docenti, infatti, non potrebbero chiedere specifiche scuole, ma sarebbero anche loro coinvolti negli ambiti territoriali e anche se si dovesse stabilire per loro una priorità per il trasferimento nell’ambito in cui risulta compresa la scuola di precedente titolarità, potrebbe crearsi una situazione paradossale e lesiva dei loro diritti. La situazione paradossale che potrebbe verificarsi, infatti, è il non accoglimento della domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità da parte del docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata, in quanto la cattedra resasi disponibile,che dovrebbe spettargli di diritto, è stata assegnata nella I fase.

 

Continuando l’analisi delle incongruenze presenti nell’ipotesi del MIUR, nella III fase risultano inseriti i docenti immessi in ruolo nella fase B e nella fase C, con diversificazione nel loro trattamento in sede di mobilità a seconda che siano assunti da GaE o da GM. Nel primo caso (GaE) potranno partecipare alla mobilità straordinaria a livello nazionale in deroga al vincolo triennale come prevede il comma 108 della legge 107. Nel secondo caso (GM) risultano esclusi dalla mobilità nazionale e per loro il MIUR prevede una mobilità negli ambiti a livello regionale. Quest’ultima disposizione pare chiaramente in contraddizione con quanto prevede il comma 108 che stabilisce la deroga al vincolo triennale solo per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e per i docenti assunti in fase B e C da GaE, mantenendo, quindi il vincolo triennale sulla provincia per i docenti assunti in fase0 e in fase A , ma anche per i docenti assunti in fase B e C da GM. Per questi ultimi, quindi, in base alla legge 107, la mobilità dovrebbe essere provinciale, mentre in questa ipotesi del MIUR risulta regionale, quindi con una possibile interprovincialità anche se non nazionale, ma limitata alla regione di immissione in ruolo.

 

La confusione che viene fatta e si trasmette è, quindi, notevole e i docenti interessati direttamente si  pongono giustamente le seguenti domande:

 

1 – Se si parla di ambiti regionali significa che esiste una deroga al vincolo triennale anche per i docenti immessi da GM in fase B e C che possono chiedere, quindi, volontariamente altra provincia della stessa regione di immissione in ruolo?

 

Oppure:

 

2 – La mobilità a livello regionale potrà essere volontaria o sarà solo d’ufficio nel caso i docenti non possano essere  accontentati  nelle richieste sugli ambiti della provincia di immissione in ruolo?

 

Un’altra enorme incongruenza che riguarda la III fase della mobilità , interessa sempre la mobilità regionale degli assunti in fase B e C  da GM che, essendo in III fase, vengono trattati successivamente rispetto ai docenti della II fase.

 

L’incongruenza è rappresentata dal fatto che se tutte le cattedre della regione vengono assegnate in II fase, quale garanzia avrebbero i docenti della III fase interessati esclusivamente alla mobilità regionale, in quanto esclusi da quella nazionale per normativa, di essere trasferiti in un ambito regionale se tutti i posti disponibili dovessero risultare occupati perché assegnati  appunto nella fase precedente della mobilità, cioè la II fase?

 

Sembra, quindi, che più si cerca di entrare nel merito delle diverse questioni, maggiore diventa il numero delle domande che rimangono senza risposta.
Le trattative in corso tra sindacati e MIUR devono necessariamente concludersi con risposte certe e chiarimenti doverosi  per i numerosi dubbi espressi in diverso modo dai docenti. Le regole per la futura mobilità dovrebbero essere chiare ed eque nel rispetto dei diritti di tutti i docenti indistintamente.

 

Sarebbe utile una risposta chiara e precisa a una delle principali domande che tutti i docenti si fanno:

 

Perché questa disparità di trattamento?

 

 

  • SE il ruolo e la funzione dei docenti è identica, qualsiasi sia l’ordine e il grado di titolarità, qualsiasi sia il posto d’insegnamento di titolarità, qualsiasi sia la classe di concorso di titolarità

 

  • SE il punteggio maturato negli anni grazie al servizio prestato e ai titoli, ha un suo valore nell’ottica di valutare e valorizzare il merito

 

  • SE deve essere garantito lo stesso trattamento a tutti i docenti che devono poter usufruire delle stesse opportunità

 

  • SE le regole devono essere uguali per tutti

 

Perché una parte dei docenti avrà titolarità su scuole specifiche mentre un’altra parte avrà titolarità negli ambiti territoriali?

 

Perché la deroga al vincolo triennale si stabilisce in maniera  selettiva, escludendo da questa opportunità una parte dei docenti che vorrebbero cambiare provincia e/o regione?

 

In altri termini:

 

Perché sono previste differenze così sostanziali nella mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/17, con disparità di trattamento difficilmente comprensibili?

 

Sarebbe veramente importante una risposta chiarificatrice da parte del MIUR! Arriverà?

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanna Onnis
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