La lista elettorale si può presentare a partire dal 14 febbraio 2018 ed entro e non oltre il 9 marzo 2018.
I componenti devono essere indicati tra i dipendenti in servizio, ivi compresi quelli a tempo determinato, e devono essere designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste. La Commissione si forma per iniziativa dei sindacati; ogni sindacato che presenta la lista ha titolo a designare il componente della Commissione elettorale.
In genere l’elezione di questa figura è fatta con votazione segreta ma la Commissione può anche decidere di avvalersi di un voto palese. Il presidente una volta eletto prima di passare alle successive operazioni designa uno dei componenti della Commissione alla compilazione dei verbali delle sedute.
La Commissione elettorale deve controllare che il dipendente sia iscritto solo nella scuola di titolarità, ovvero quella in cui presta più ore di servizio nel caso di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
La Commissione acquisisce le liste secondo l’ordine di presentazione; l’ordine di presentazione è anche l’ordine con cui verranno riportate sulla scheda elettorale.
Le liste devono essere presentate presso gli uffici di segreteria, nella sede principale dell’istituzione o, a partire dalla data di insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. Le liste possono essere inviate anche per posta, comunque entro e non oltre il 9 marzo 2018.
Come si verifica la lista delle candidature?
La Commissione deve verificare che liste e candidati abbiano i requisiti necessari e prevedere, se possibile, la regolarizzazione. La lista potrà essere:
L’esito della verifica viene affisso all’albo elettorale, indicando la procedura per gli eventuali ricorsi.
Si vota nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018. Gli orari di apertura dei seggi devono tenere presente la durata del servizio nell’istituzione interessata e la distribuzione dei lavoratori nelle varie sedi.
Quanti seggi devono essere istituiti?
Ogni istituzione deve istituire almeno un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in base alla necessità (sedi distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento del seggio principale). Nel caso di più seggi occorrerà preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio.
Quali sono i soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali?
Quanti possono essere i candidati di una lista?
I candidati non possono superare 1/3 dei componenti da eleggere. Se un candidato è presente in più liste viene invitato a scegliere per una di esse, pena l’esclusione da tutte le liste. Non può far parte della lista il presentatore della stessa e i componenti della Commissione elettorale.
Tutti i dipendenti in forza all’amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente assegnato, in comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche). Hanno diritto al voto anche chi presta servizio a tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc.
Chi non ha diritto al voto?
Da chi è composto il seggio elettorale?
Il seggio elettorale è composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si insedia è opera sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale il servizio anche a tempo determinato, gli scrutatori sono invece designati dagli scrutatori di lista, almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni. Se non ci sono almeno due scrutatori designati, la Commissione elettorale nomina gli scrutatori mancanti tra gli elettori disponibili.
Come è composta la scheda elettorale?
La scheda elettorale riporta, nell’ordine in cui sono pervenuti alla Commissione elettorale, il nome ed eventualmente anche il simbolo della lista e l’elenco dei candidati (fino ad un massimo di 4) nelle amministrazioni che hanno fino a 200 elettori. Nelle amministrazioni con più di 200 elettori la scheda riposta solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due).
Quando deve svolgersi lo scrutinio?
Lo scrutinio deve svolgersi giorno 20 aprile 2018. Lo scrutinio è fatto nel seggio ed è pubblico; se vi sono più seggi, lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi. Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi.
Cosa fare nel caso non si sia raggiunto il quorum?
Nel caso non si raggiunga il quorum non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 20 maggio 2018. Nel caso in cui anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l’intera procedura elettorale.
In caso di parità di voti riportato da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze.
Per ogni lista sono dichiarati eletti un numero di candidati pari ai seggi attribuiti e che sono individuati in base al maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza viene individuato il candidato che precede nell’ordine della lista.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Gianlorenzo Perri