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Esami di Stato: norme su correzione e valutazione prove scritte

lentepubblica.it • 24 Giugno 2016

esame di statooLa correzione e la valutazione delle prove scritte sono disciplinate dall’articolo 20 dell’ OM n.252/2016. Il punteggio massimo attribuibile a tutte e tre le prove scritte è di 45 punti: max 15 punti per la prima prova; max 15 punti per la seconda prova; max 15 punti per la terza prova. In ciascuna delle tre prove, la sufficienza è raggiunta conseguendo un punteggio di 10 punti.

 

CORREZIONE

 

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte devono  iniziare dopo lo svolgimento della terza prova, dedicando alle stesse un numero di giorni proporzionale al numero dei candidati, quindi al numero di elaborati da correggere.

 

La correzione delle prove è collegiale, tuttavia la commissione può decidere di correggere la prima e la seconda prova scritta, operando per aree disciplinari, ai sensi del DM n. 358/98 e del D.M. n. 319/2015:

 

Ai fini della correzione delle prove scritte e dell’espletamento del colloquio, le materie dell’ultimo anno dei corsi di studio della scuola secondaria superiore sono raggruppate nelle aree disciplinari di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto.

 

Ferma restando la responsabilità collegiale delle Commissioni d’esame, le stesse possono procedere, operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopracitata. 

 

L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area. 

 

Anche nel caso in cui si decidesse di operare per aree disciplinari, la responsabilità della correzione, come suddetto, è dunque dell’intera commissione d’esame.

 

Condizione necessaria, affinché sia possibile organizzare i lavori per aree, è la presenza di almeno due docenti per area.

 

A titolo esemplificativo, per correggere la prima prova (Italiano), in un liceo linguistico, devono esserci il docente di lingua e letteratura italiana e almeno un docente o di lingua straniera o di storia o di filosofia o di storia dell’arte.

 

Per gli altri raggruppamenti, diversi a seconda dell’indirizzo di studio, consulta la tabella allegata al citato DM n. 319/2015.

 

VALUTAZIONE 

 

Terminata la correzione delle prove si procede allo loro valutazione, che è a carattere collegiale.

 

Si formula una proposta di punteggio in numeri interi per le singole prove di ciascun candidato; il punteggio è attribuito a maggioranza assoluta dall’intera commissione, presidente compreso.

 

Qualora vengano proposti due o più punteggi, il presidente mette ai voti dette proposte, partendo da quella più alta a scendere. Se nessuna delle proposte ottiene la maggioranza assoluta, il punteggio sarà costituito dalla media dei punteggi proposti e messi ai voti (operazione questa spettante al presidente).

 

Esempio: per l’elaborato di Italiano di un candidato viene proposto da due commissari il punteggio di 12/15, mentre altri due propongono 10/15; il presidente mette ai voti la prima proposta (12/15), che non ottiene la maggioranza assoluta, quindi mette ai voti la seconda proposta (10/12), che non ottiene nemmeno la maggioranza dei voti; a questo punto, il presidente attribuisce all’elaborato il punteggio di 11/15, scaturente dalla media tra 11/15 e 12/15 (11+12= 22; 22: 2= 11).

 

Se dalla media scaturisce un voto non intero, questo viene arrotondato al numero intero più approssimato. In tal caso ci si può rifare a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122 in riferimento all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, cioè con arrotondamento “all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5” (per cui per es. fino a 10,49=10, da 10,50=11).

 

Nessun commissario può astenersi dal votare le proposte di voto, essendo la commissione un organo giudicante e funzionante come collegio perfetto.

 

Le operazioni sopra descritte vanno dettagliatamente verbalizzate.

 

Il punteggio di ciascuna prova è pubblicato all’albo della Scuola sede della commissione d’esame, compresi i punteggi attribuiti alle prove differenziate svolte dagli alunni disabili e ai candidati con DSA,  che sostengono prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera.

 

La pubblicazione dei punteggi delle prove scritte  avviene il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui; non rientrano nel computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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