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Riforma formazione e reclutamento docenti, prove e attività da svolgere

lentepubblica.it • 3 Maggio 2018

formazione-reclutamento-docentiNuovo sistema di formazione e reclutamento docenti: ecco cosa cambia, quali sono le prove e le attività da svolgere.


Il nuovo sistema di formazione e reclutamento, delineato dal decreto legislativo n. 59/2017, prevede che gli aspiranti docenti della scuola secondaria di I e II grado debbano partecipare al concorso, superato il quale si accede ad un percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio.

 

Al termine del predetto percorso, previo superamento del medesimo, si accede al ruolo.

 

Illustriamo in questa scheda in cosa consiste il percorso FIT, le attività e le prove da svolgere nel corso del medesimo.

 

Una volta vinto il concorso, dunque, gli aspiranti docenti stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

 

Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni, verranno stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo anno la retribuzione è equiparata a quella dei supplenti annuali, in base al grado di istruzione e al tipo di posto coperto.

Alla contrattazione collettiva, di cui sopra, sono destinati 117 milioni annui e le risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte.

 

In attesa della regolamentazione della contrattazione nazionale, la definizione della retribuzione dei docenti assunti con contratto triennale è di competenza del Miur, che dovrà emanare un apposito decreto di concerto con il Mef.

 

La contrattazione per il contratto FIT avviene nel rispetto dei seguenti principi:

 

a) il contratto è risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

 

b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

 

c) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino è effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle Università o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell’impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino è effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell’impedimento;

 

d) il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l’insegnamento e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attività di insegnamento suddette;

 

e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e’ tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le predette attività di insegnamento.

 

Primo anno di Contratto

 

Al termine del primo anno, come suddetto, gli aspiranti docenti devono conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, istituito dalle Università.

I docenti di sostegno devono, invece, conseguire il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione.

 

Il corso di specializzazione e’ a tempo pieno e con oneri a carico dello Stato.

 

Al termine del corso, i docenti su posto comune acquisiscono 60 CFU/CFA, articolati in:

 

a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione  degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;

 

b) attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza alle quali sono destinati non meno di 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza  in presenza del docente della classe e del tutor scolastico.

 

c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata nell’attivita’ di cui sopra, alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;

d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all’acquisizione di competenze linguistiche.

 

Anche i docenti di sostegno acquisiscono 60 CFU/CFA e sono chiamati a svolgere le seguenti attività:

 

a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione 
degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze e relative alla didattica per l’inclusione scolastica;

 

b)  attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 10 CFU/CFA, da svolgere in presenza del docente di sostegno della classe e del tutor scolastico;

 

c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata nell’attivita’ di cui sopra, alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;

 

d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all’acquisizione di competenze linguistiche.

 

L’esame finale, a conclusione dei corsi suddetti, sia per i docenti di sostegno che per quelli di posto comune, tiene conto dei risultati conseguiti dal corsista nelle attività formative e decreta il conseguimento del diploma di specializzazione.

L’ordinamento didattico del corso di specializzazione, i criteri di composizione della commissione dell’esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con decreto Miur.

 

Secondo e terzo anno di Contratto

 

Conseguito il suddetto diploma, il contratto viene confermato per il secondo anno e lo sarà per il terzo, previo superamento della valutazione intermedia al termine del secondo anno.

 

Il docente di posto comune, nel corso degli ultimi due anni, deve:

 

 

  • completare la propria formazione professionale ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
  • predisporre e svolgere un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico;
  • acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio, in ambiti formativi collegati all’innovazione e sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA  di laboratorio.

 

 

Nel corso del secondo anno, il docente svolge supplenze brevi (quindi assume gradualmente autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

 

Nel corso del terzo anno, il docente, invece, svolge supplenze annuali, scegliendo il posto vacante e disponibile, secondo l’ordine  di graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui è iscritto.

 

L’assegnazione delle supplenze è disciplinata da apposito decreto Miur.

 

Le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonché la composizione delle relative commissioni sono definiti con decreto Miur.

Il docente di sostegno, nel corso degli ultimi due anni, deve:

 

  • completare la propria  preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno;
  • predisporre e svolgere un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico;
  • acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA  di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio;

 

Nel corso del secondo anno, il docente di sostegno svolge supplenze brevi (quindi assume gradualmente  autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

 

Nel corso del terzo anno, il docente, invece, svolge supplenze annuali, scegliendo il posto vacante e disponibile, secondo l’ordine  di graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui è iscritto.

 

L’assegnazione delle supplenze è disciplinata da apposito decreto Miur (lo stesso di quello citato prima).

 

Le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti di sostegno, nonché la composizione delle relative commissioni sono definiti con decreto Miur (lo stesso di quello prima citato).

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Nino Sabella
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