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Graduatorie ATA: requisiti d’accesso a profilo di Assistente Amministrativo

lentepubblica.it • 21 Marzo 2016

segreterie scolastiche 2In questa scheda spiegheremo in modo dettagliato i requisiti d’accesso al Profilo Professionale di Assistente Amministrativo (AA), nelle graduatorie Permanenti ai sensi dell’art. 554 D.L.vo 16.4.1994, n. 297.  Per l’integrazione e l’aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ATA, il personale interessato potrà produrre apposita domanda nei tempi e nelle modalità previste dai bandi pubblicati a livello regionale dai singoli UU.SS.RR.

 

Per poter produrre domanda di INSERIMENTO nelle suddette graduatorie per il profilo diAA i candidati, entro la data di scadenza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) essere in servizio in qualità di “personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale” nella medesima provincia e nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

 

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo diASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

 

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre.

 

Anzianità di servizio richiesta

 

 

  1. una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;
  2. ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. n. 588/85);
  3. ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
  4. il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  5. il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

 

 

Titoli di studio d’Accesso:

 

 

  • Diploma di maturità;
  • Gli attestati di qualifica regionali di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi;
  • Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei corrispondenti elenchi provinciali;
  • Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

 

A quale Provincia inoltrare la domanda?

 

Le domande per l’inclusione devono essere presentate all’Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) del capoluogo di ciascuna provincia, utilizzando gli appositi modelli allegati al bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso al sito dell’Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

 

Si ricorda che possono essere presentate direttamente all’Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia, che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite mediante PEC o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

 

La domanda di primo INSERIMENTO deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:

 

 

  1. la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre;
  2. la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
  3. la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre (qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

 

 

Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d’Aosta in quanto adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale ATA.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino
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