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Graduatorie di istituto ATA e docenti: verifiche e controlli da parte delle scuole

lentepubblica.it • 5 Ottobre 2018

graduatorie-di-istituto-ata-docenti-verifiche-controlli-scuoleGraduatorie di istituto ATA e docenti: verifiche e controlli da parte delle scuole. I controlli e le verifiche da effettuare all’atto della prima assunzione. Una scheda di lettura FLC CGIL per supportare il lavoro delle segreterie.


Una volta pubblicate le graduatorie definitive, in corso di vigenza nel triennio 2017/2019, all’atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell’art. 7 del DM 640/17; dell’art. 8 del DM 374/17; e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

 

Controlli: tempi e modalità

 

La valutazione è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d’inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l’aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445).

 

I controlli possono avvenire poi anche a campione, in caso si abbiano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art. 71, comma 1, DPR 445). Infatti, l’inserimento in graduatoria è già di per sé una situazione giuridica tale da legittimare il controllo da parte di tutte le scuole in cui, nelle loro graduatorie d’istituto, è collocato l’aspirante a supplenza, secondo gli artt. 71 e 72 DPR n.445/00, indipendentemente dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Personale ATA: la competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La verifica va fatta per tutte le graduatorie d’inclusione.

 

La verifica è, quindi, in capo al Dirigente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che gestisce la domanda.

 

Qualora la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.

 

A questo proposito la FLC CGIL aveva chiesto al MIUR una nota di chiarimento (finora senza risposta), al fine di uniformare la procedura dei controlli del personale ATA a quella dei docenti, dal momento che sul DM 640/2017 la competenza dei controlli non è sufficientemente chiara ed omogenea.

 

I candidati che avevano già avuto la “validazione” della loro posizione nel corso del triennio 2014/2017 (con o senza modifiche) e che hanno confermato tale posizione non saranno nuovamente soggetti ai controlli. Diversamente, i controlli dovranno essere effettuati in caso di nuovi inserimenti e di aggiornamento.

Personale docente: il controllo delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti viene effettuato dal dirigente scolastico, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie. Il controllo deve essere effettuato dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante, anche se richiesto da altre scuole interessate, e deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

 

Come si fanno i controlli

 

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d’ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

 

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge. I periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la conservazione del posto senza assegni è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 

Il dirigente scolastico, nell’effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo deve essere effettuato entra 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

 

Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica all’interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

 

In caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, costui ne dà notizia all’interessato e ne chiede la regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).

 

Effettuata tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante per l’eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va data comunicazione all’aspirante e, anche in questo caso, si rilascia certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o modificati.

 

Sulla base di questa verifica, il punteggio attribuito in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso e assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con provvedimento del dirigente scolastico, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non può essere attribuito alcun punteggio.

 

False autocertificazioni e dichiarazioni mendaci

 

Le autodichiarazioni mendaci o certificazioni o autocertificazioni false implicano una responsabilità penale, l’interruzione del rapporto di lavoro, l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie in cui si è inseriti e l’irrorazione di sanzioni (artt. 75 e 76 DPR 445/17).

 

Le dichiarazioni individuate come false comportano:

 

  • il depennamento dalle graduatorie
  • la rescissione del contratto in atto
  • il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato
  • la denuncia all’autorità giudiziaria.

 

Si sottolinea, dunque, l’importanza di procedere con puntualità e accuratezza alle verifiche, nell’interesse della scuola e dei lavoratori, in modo da evitare situazioni difficili da dirimere a causa del troppo tempo intercorso da quando le dichiarazioni erano state rese.

 

Questo al fine di perseguire due obiettivi conformi alla Costituzione: “evitare l’instaurazione di un rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.) e tutelare l’uguaglianza dei concorrenti pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati” (vedere sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 2007).

 

La FLC CGIL, a questo proposito, ha da tempo ribadito che, la valutazione e l’inserimento delle domande (quasi due milioni per gli ATA e circa settecentomila per i docenti) da parte delle segreterie è un lavoro molto complesso e farraginoso, che manca a tutt’oggi del supporto necessario di un ufficio ministeriale territoriale che funga da cabina di regia, al fine di definire dei criteri di valutazione omogenei in tutto il territorio nazionale.

 

Prosegue la nostra battaglia contro le molestie burocratiche e per lo spostamento presso altri uffici ministeriali di queste e di altre pratiche seriali.

Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza
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