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Segreterie scolastiche: vademecum su calcolo graduatorie interne di istituto per trasferimenti

lentepubblica.it • 31 Marzo 2015

istituto, gestioneIn un breve vademecum ricordiamo alle scuole come devono calcolare i punteggi relativi ai servizi e alle esigenze di famiglia e cosa cambia rispetto ai punteggi da attribuire nelle domande di trasferimento.

 

ANNI DI PRE RUOLO

 

Particolare attenzione va posta dalla segreteria su questo calcolo.

 

Mentre nel trasferimento gli anni di pre ruolo sono valutati sempre 3 pp. per ogni anno senza limiti di anni prestati (es. 10 anni di pre ruolo sono 30 pp.), nella graduatoria interna il calcolo è:

 

primi 4 anni si moltiplicano X 3; i successivi si moltiplicano X 2.

 

Se quindi un docente ha 10 anni di pre ruolo il calcolo è:

 

4×3=12 pp. ; 6×2=12 pp. TOTALE 24 pp.

 

Gli anni di pre ruolo svolti sul SOS in possesso del titolo vanno raddoppiati SOLO per chi è attualmente titolare sul SOS.

 

ANNI SVOLTI IN ALTRO RUOLO

 

Particolare attenzione va posta dalla segreteria su questo calcolo.

 

Per i docenti titolari nell’infanzia che hanno anni di ruolo nella primaria (e viceversa):

 

gli anni svolti in altro ruolo sono valutati 3 pp. (NON 6) per ogni anno di ruolo ma NON si sommano al preruolo.

 

Es. docente di ruolo nell’infanzia:

 

10 anni di pre ruolo e 5 anni svolti nella primaria (attualmente di ruolo nell’infanzia):

 

 

  • calcolo pre ruolo: 4×3= 12 pp. ; 6×2= 12pp. TOTALE 24 pp.
  • calcolo altro ruolo: 5×3= 15 pp.

 

 

TOTALE pre ruolo+altro ruolo= 39 pp.

 

Lo stesso calcolo lo farò se ho un docente titolare nel I grado che ha svolto anni di ruolo nel II grado (e viceversa).

 

INVECE:

 

 

  • Per i docenti titolari nel I grado con anni di ruolo nella primaria (e viceversa);
  • Per i docenti titolari nel I grado con anni di ruolo nell’infanzia (e viceversa);
  • Per i docenti titolari nel II grado con anni di ruolo nella primaria (e viceversa);
  • Per i docenti titolari nel II grado con anni di ruolo nell’infanzia (e viceversa):

 

 

In tutti i casi appena citati gli anni svolti nell’altro ruolo SI SOMMANO al pre ruolo.

 

Facciamo solo un esempio per un docente titolare nel I grado che vale ovviamente anche per gli altri casi (basta sostituire la titolarità):

  • 10 anni di pre ruolo e 5 anni di ruolo svolti nella primaria (attualmente di ruolo nel I grado):

 

 

devo sommare 10+5 e diventa tutto pre ruolo: anni 15

 

4×3=12 pp.

 

11×2=22 pp.

 

TOTALE 34 pp.

 

Si ricorda che gli anni di pre ruolo o altro ruolo svolti sul SOS in possesso del titolo vanno raddoppiati SOLO per chi è attualmente titolare sul SOS.

 

PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ

 

Un errore molto frequente è quello di non fare nessuna distinzione tra la continuità da riconoscere nella graduatoria interna e quella da assegnare nel trasferimento a domanda.

 

Mentre infatti non cambia il punteggio da attribuire ad ogni anno di continuità (2 pp. fino al quinto anno; 3 pp. dal sesto in poi), cambia l’arco temporale di riferimento tra graduatoria interna e trasferimento.

 

Pertanto mentre nella DOMANDA DI TRASFERIMENTO per poter riconoscere il minimo di anni di continuità bisogna avere ALMENO 3 ANNI (l’anno in corso, che non si valuta come punteggio, deve essere quindi il quarto anno prestato nella stessa scuola senza soluzione di continuità), nella GRADUATORIA INTERNA la continuità si calcola PER OGNI ANNO DI SERVIZIO prestato a prescindere dal triennio.

 

Esempi

1. docente entrata in ruolo nel 2008/09 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2009/10 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

 

2009/10 (sede definitiva);

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

 

Non si conta l’anno in corso.

 

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 10 pp. (punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

 

 

2. docente entrata in ruolo nel 2011/12 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2012/13 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

 

 

2012/13 (sede definitiva)

2013/14

 

Non si conta l’anno in corso.

 

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 4 pp. (nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio).

 

Un altro elemento non presente nella domanda di trasferimento è il punteggio per la continuità nel COMUNE.

 

Bisogna però stare attenti perché il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l’eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

 

Al docente potrà essere riconosciuto il punteggio di continuità nel Comune solo se riferito ad anni prestati in una scuola diversa da quella di attuale titolarità ma sempre ubicata nello stesso Comune. 1 pp. per ogni anno.

 

ESIGENZE DI FAMIGLIA

 

Ricongiungimento al coniuge:

 

il punteggio si attribuisce quando il familiare È RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPRENDANO L’INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

 

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

 

Attenzione

 

Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

 

Esempi:

 

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

 

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest’ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

 

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme:

 

in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

 

Figli:

 

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4

 

Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro PUNTI 3

 

I punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

 

Inoltre Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2015).

 

Si precisa che il punteggio per i figli, a differenza di quello di ricongiungimento, VALE SEMPRE a prescindere dal comune di attuale titolarità o di quello di residenza dei figli. Si riconosce considerando solo l’esistenza dei figli.

 

Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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