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Mobilità 2016/2017: attribuzione punteggio per anzianità di servizio

lentepubblica.it • 10 Marzo 2016

mobilita docenti ambiti territorialiMobilità 2016/2017: attribuzione punteggio per anzianità di servizio. Per ogni anno di ruolo (escluso quello in corso) si attribuiranno punti 6 (il doppio per chi è titolare su posto di sostegno). Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

 

Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall’immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel RUOLO di appartenenza) fino al 31/8/2015.

 

Mobilità 2016/2017: attribuzione punteggio per anzianità di servizio

 

Nell’anzianità di servizio non si deve tenere conto dell’anno scolastico in corso (2015/16).

 

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

 

In via generale l’anno di ruolo si considera valido se l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

 

Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l’anno scolastico di riferimento.

 

Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio.

 

Rientrano nel punteggio previsto:

 

 

  • il servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (in un’unica scuola) nel ruolo di appartenenza;
  • il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (ESCLUSO L’ANNO IN CORSO);
  • il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato (es. a seguito dei ricorsi per il “pettine”);
  • il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell’art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
  • il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. NOTA BENE: Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

 

 

Raddoppio del punteggio per servizio svolto su piccole isole o paesi in via di sviluppo

 

Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.

 

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:

 

 

  1. la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
  2. il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
  3. il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato

 

 

Nota bene:

 

Si raddoppieranno anche gli anni di ruolo per chi è titolare su posto di sostegno e, relativamente ai docenti delle scuole primarie, ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90.

 

In questo caso nel modello di domanda ci saranno delle caselle apposite in cui indicare questi anni.

 

Se volete avere maggiori informazioni su quando comunicare una gravidanza a Scuola potete leggere qui il nostro approfondimento sull’argomento.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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