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Mobilità Docenti: nuove FAQ su Precedenze e Esigenze di Famiglia

lentepubblica.it • 24 Maggio 2016

ATA mobilitaPubblicata una nuova tornata di FaQ sulle operazioni di mobilità relative a fase B, C e D.

 

 

 

PRECEDENZE

 

Assisto mio padre al quale è stata riconosciuta la condizione di handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/92): posso fruire della precedenza nei trasferimenti?

 

Nelle fasi B1/B2 – C e D, ovvero tutte le fasi che riguardano i trasferimenti tra province diverse non è possibile fruire della precedenza per assistenza al genitore. Tale precedenza è valida solo per i docenti che partecipano alla fase B3 (docenti assunti da concorso 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzione).

 

Sono un docente che ha la tutela legale per assistere mio zio; sono un docente che assiste la sorella disabile: nel modulo di domanda non trovo la casella da compilare. Compare solo assistenza al figlio e assistenza al coniuge (nella fase B3 anche al genitore).

 

Tutela legale

 

Si premette che al tavolo contrattuale è stato chiarito che la figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

 

Inoltre chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto.

 

Si noti infatti come il titolo del punto V dell’art. 13/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall’assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto V. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

 

Sorella/fratello

 

Il docente potrà vantare la precedenza per assistenza alla sorella (o al fratello) solo se esistono due condizioni: entrambi i genitori devono essere mancanti o totalmente inabili (in quest’ultimo caso il docente dovrà allegare la certificazione attestante la totale inabilità) e il docente deve convivere con la sorella/fratello. Le due condizioni devono necessariamente coesistere.

 

Detto questo, sia la tutala legale che l’assistenza al fratello/sorella è equiparata all’assistenza al figlio, così come indicato precisamente sempre nel punto V sopra richiamato. Pertanto, nel modulo-domanda tali precedenze andranno indicate come precedenza al “figlio” utilizzabili quindi in tutte le fasi di trasferimento.

 

In che ordine bisogna inserire gli ambiti per chi fruisce delle precedenze?

 

Per chi fruisce della precedenza per le disabilità personali (art 21 e art. 3 comma 3 legge 104/92):

 

bisognerà necessariamente indicare nel modulo-domanda nella sezione “precedenze” la provincia della propria residenza. Dopodiché affinché tale precedenza sia valida bisognerà indicare obbligatoriamente come primo ambito quello che include il comune di residenza del docente. Nel caso dei docenti di fase B1, che sceglieranno l’ordine delle scuole all’interno del primo ambito, queste andranno ordinate partendo dalle scuole che sono inserite nel comune di residenza.

 

Per chi fruisce della precedenze per le cure continuative:

 

in questo caso, secondo i criteri sopra esposti, bisognerà indicare per primo l’ambito che contiene il comune dell’istituto di cura.

 

Per chi fruisce delle precedenze per assistenza al figlio/coniuge/tutela legale/fratello o sorella/genitore (quest’ultimo solo per fase B3)/coniuge militare/mandato amministrativobisognerà inserire come primo, rispettivamente, e sempre con i criteri sopra esposti, l’ambito del comune di residenza dell’assistito; quello che contiene il comune dove presta servizio il coniuge trasferito d’ufficio; quello che contiene il comune dove il docente espleta il mandato amministrativo.

 

 

 

ESIGENZE DI FAMIGLIA

 

Sono coniugata ed ho un figlio. Posso scegliere di ricongiungermi a mio figlio visto che mio marito risiede in un comune diverso?

 

No. Per chi è coniugata è possibile richiedere il ricongiungimento esclusivamente al marito. L’unica deroga riguarda i docenti non coniugati oppure separati (in quest’ultimo caso andranno indicati gli estremi dell’atto di separazione) che potranno richiedere il ricongiungimento al figlio o ai genitori.

 

Da quanto tempo il coniuge deve essere residente in quel determinato comune affinché mi sia riconosciuto il punteggio? Esiste qualche deroga?

 

Il punteggio spetta per il comune di residenza del coniuge (figlio/genitore) a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza (8 aprile 2016), vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

 

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge (figlio/genitore) trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

 

Non ho espresso come prima preferenza l’ambito che contiene il comune di residenza di mio marito. Vale lo stesso il punteggio di ricongiungimento?

 

Il ricongiungimento al coniuge non è una “Precedenza” ma un punteggio aggiuntivo. Pertanto, l’ambito che contiene il comune di ricongiungimento può essere espresso come primo o come ultimo, non fa nessuna differenza. Infatti i 6 punti in più si avranno solo nel comune di ricongiungimento compreso in quel determinato ambito.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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