Alcuni chiarimenti per quanto riguarda l’orario di allattamento riservato agli Insegnanti.
Il permesso con indennità per riposi giornalieri o anche detta per allattamento spetto a tutte le lavoratrici dipendenti. E ovviamente spetta anche alle lavoratrici del comparto Scuola.
E una menzione particolare spetta a una professione che ha un compito delicato come quello delle insegnanti.
Scopriamo quindi, in primo luogo, un cosa consista questo tipo di permesso e a quale tipo di orario possono accedere gli insegnanti.
Riposi per Allattamento: ecco cosa serve sapere.
L’indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento.
Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
L’indennità è pari alla retribuzione.
Andiamo adesso nello specifico a quel che riguada l’orario di allattamento per gli insegnanti.
Alla madre e al padre lavoratori dipendenti, quindi anche per gli insegnanti, nel primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 151/2001), spettano:
I riposi spettano solo al padre:
Tenendo conto delle ore giornaliere, il D. Lgs. n. 151/2001 fa riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero.
Pertanto le ore di riposo, schematizzando quanto detto sopra, devono essere così ripartite:
Al personale docente spetta di norma una sola ora al giorno perché l’orario giornaliero è di solito inferiore le 6 ore.
Nel caso però il docente, pur prestando servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata, es. 4 ore di lezione al mattino e 2 ore di collegio docenti), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo (il suo orario “giornaliero” supererà in quel giorno le 5 ore e 59 minuti).
Per ciò che riguarda invece il numero dei giorni, è utile ricordare che la riduzione oraria si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco della settimana.
Il Dirigente dovrà quindi sottrarre al docente una o più classi fino al raggiungimento del tetto cui il titolare ha diritto, in base all’orario giornaliero che svolge il docente.
Il docente che ha 18 ore avrà una riduzione di 5 ore, atteso che l’orario intero è di norma distribuito in 5 giorni settimanali.
Nel caso in cui ci siano problemi nel mantenere l’unicità d’insegnamento nelle classi, la riduzione potrà operare per 6 ore e il docente titolare avrà 5 ore di riduzione (una per ogni giorno d’insegnamento) più una a disposizione.
Da questo “risultato” il docente svolgerà la sua attività d’insegnamento in 5 o meno giorni a seconda del relativo orario previsto nelle classi residuanti. Sulle ore rimanenti si dovrà necessariamente nominare un supplente.
Se, quindi, con la riduzione che ne è scaturita avete comunque mantenuto e garantito l’attività didattica, è possibile anche ridurre il numero di giorni settimanali purché ovviamente non si aumenti il numero di ore spettanti rispetto alle ore giornaliere e contemporaneamente garantire la continuità didattica.
Riguardo invece all’”unica ora di lezione” occorre fare riferimento al punto 7.2 della circolare INPS 95bis/2006 (RIPOSI GIORNALIERI E PART-TIME) nella quale si afferma:
“Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.
In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole. Nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità. Limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.
L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.
In caso di parto gemellare o plurimo, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 157/2001, i periodi di riposo vengono raddoppiati nella durata (due ore), e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dall’art. 39 comma 14 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, possono essere utilizzate dal padre pur se è un lavoratore dipendente e anche nella medesima fascia oraria della madre o durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
La madre non può però rinunciare ai riposi giornalieri per allattamento a favore del padre quando è in astensione obbligatoria o facoltativa. I periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.
I riposi per il permessio orario di allatamento per gli insegnanti, di cui all’articolo 10 del DPR 25.11.1976 n. 1026, devono assicurare la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino. La loro distribuzione dell’orario di lavoro scolastico deve essere concordata col datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’ispettorato del lavoro.
Si ricorda, infine, che agli effetti della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.
A titolo informativo citiamo anche le modalità di richiesta per chi non appartiene al comparto Scuola.
Le lavoratrici devono presentare in genere la domanda esclusivamente al datore di lavoro. Fanno eccezione le categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza.
Tra queste troviamo:
Mentre i lavoratori la devono presentare sia alla sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro.
Le domande devono essere presentate all’Istituto in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
[…] Orario di allattamento: quali regole per gli Insegnanti? […]
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