Il 10 maggio 2018 è stato raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’Accordo che definisce le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) e viceversa. La stipula dell’Accordo è prevista dal decreto di riordino dell’istruzione professionale (articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 61/17) e riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni.
In base all’articolo 8 comma 1 del DLgs 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, “costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.”
Le istituzioni scolastiche e formative assicurano e assistono la reversibilità delle scelte e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli studenti. In mancanza delle condizioni essenziali per l’ammissione e l’inserimento nel percorso richiesto le citate istituzioni sono tenute ad attuare le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.
I contenuti dell’Accordo si applicano a partire dalle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/2019.
Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
I passaggi possono essere richiesti anche
Casistica | Scadenza per la presentazione della domanda | Conclusione dell’operazione di passaggio |
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP. | Entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto | Entro il mese di febbraio successivo |
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di IeFP. | Entro il 30 novembre | Non indicato |
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo dei percorsi IeFP. | Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo | Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo |
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria. | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali |
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP. | Entro il 30 novembre | Non indicato |
Il passaggio è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all’istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità. La domanda è presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione
L’istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell’esito della procedura.
Le operazioni indicate ai punti a), b), c) e d) sono curate da un’apposita “Commissione per i passaggi” costituita da personale in servizio presso l’istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.
La Commissione può essere integrata
La Commissione
La partecipazione alla Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.
La determinazione dell’annualità di inserimento avviene sulla base
In base alle valutazioni relative ai punti precedenti, la Commissione per i passaggi individua uno dei seguenti esiti
Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l’anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.
Le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP, interventi integrativifinalizzati all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di istruzione professionale.
Con uno specifico accordo tra l’Ufficio competente della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionali, sono definite le forme e le modalità di
Come è noto l’articolo 10 comma 1 del DLgs 61/17 prevede l’istituzione di uno specifico tavolo nazionale coordinato dal MIUR con il compito di monitorare e valutare i percorsi di istruzione professionale. L’Accordo sottoscritto il 10 maggio prevede che all’interno di tale tavolo venga costituito un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi, “anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e formative”
L’attuazione delle misure per i passaggi tra i sistemi formativi non devono determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Possono invece utilizzate le risorse dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e dei Programmi Operativi delle singole regioni, nonché ulteriori risorse regionali.
L’attuazione di quanto previsto dall’Accordo avviene nei e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dalla legge 107/15 e delle dotazioni organiche relative al personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011. n. 98.
Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza