La nota 41693 del 21 settembre 2018 a firma del Direttore Generale del personale fornisce indicazioni e chiarimenti sul percorso annuale FIT previsto per i docenti abilitati che hanno partecipato al concorso straordinario 2018, previsto dalla L. 107/15 e dall’art. 17 co.5 Dlgs 59/17.
Come chiarisce la nota ministeriale, si tratta di un percorso di formazione destinato a concludersi con un esame finale, il cui esito positivo, ai fini della successiva assunzione a tempo indeterminato, assolve anche le funzioni dell’anno di formazione e prova.
Gli adempimenti per le istituzioni scolastiche che accolgono i docenti ammessi al percorso annuale di formazione, invece sono i seguenti:
Si tratta di un progetto proposto dal docente e dal tutor al dirigente scolastico coerente con l’assegnazione del docente alle classi e con il PTOF della scuola oltre che con le Indicazioni nazionali e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.
Sono previste verifiche in itinere con attività di osservazione in classe a cura del tutor a cui sono dedicate almeno 24 ore.
Come per i docenti neoassunti, entro il mese di novembre 2018 sul sito dell’Indire sarà disponibile un’apposita sezione, analogamente a quanto già previsto per i docenti neo assunti.
L’esame finale consiste in un colloquio relativo alle attività svolte e si dovrà svolgere tassativamente nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dello stesso anno scolastico.
A differenza che per i docenti in periodo di formazione e prova è la delibera della Commissione e non il provvedimento del Dirigente scolastico, a determinare il superamento o meno dell’anno FIT.
In caso di valutazione finale positiva, il docente verrà assunto a tempo indeterminato e assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del percorso annuale.
Nel caso invece di valutazione finale negativa, il percorso annuale non è ripetibile e il docente cessa dal servizio alla scadenza del contratto annuale. L’assenza al colloquio comporta il mancato superamento del percorso, salvo i casi tutelati dalle norme per i quali è possibile rinviare per una sola volta lo svolgimento del percorso.
L’eventuale ripetizione del colloquio deve avvenire comunque non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico successivo.