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Periodo di prova per i docenti: le indicazioni del MIUR

lentepubblica.it • 5 Novembre 2015

periodo, prova, docentiCon la circolare n. 36167 del 5/11/2015 il Miur chiarisce alcuni aspetti problematici del dm n. 850 del 27 ottobre, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali.

 

Innanzitutto va chiarito che, nell’ambito del piano di immissioni in ruolo relativo all’a.s. 2015/16, la decorrenza giuridica delle nomine è fissata per tutti al 1° settembre 2015, a prescindere dalla data di effettiva assunzione in servizo. Deve essere garantito ai docenti neoassunti che ne hanno titlo lo svolgimento del periodo di prova e formazione, da realizzare presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.

 

Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell’a.s., di cui almeno 120 di attività didattiche.

 

Sono computabili  nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione di giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Vale il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

 

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

 

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

 

Ricordiamo che con D.M. n. 850 del 27/10/2015 il Miur ha fornito indicazione in merito a “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”. Esso si pone come fine di accertare, consolidare e verificare, le competenze professionali dei docenti e degli educatori neo immessi in ruolo.

 

Il periodo di prova e formazione è obbligatorio per il personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo o comunque al primo anno di servizio e per i docenti o educatori per i quali sia stata richiesta la proroga per i motivi più disparati.

 

Il decreto, già annunciato nell’incontro con i sindacati del 23 settembre scorso, è emanato in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della suddetta legge, che disciplina appunto il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.

 

 

Fonte: Tecnica della Scuola (www.tecnicadellascuola.it)
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