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Permessi brevi: se non sono recuperati entro il termine stabilito dal Contratto?

lentepubblica.it • 6 Dicembre 2017

permessi breviL’art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.


È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

 

Es. il docente con orario giornaliero di 5 ore potrà chiedere al massimo due ore di permesso. Mentre con una sola ora di lezione non può fruire di nessun permesso orario.

 

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare invece l’orario settimanale di insegnamento.

 

Es. sempre il docente di I e II grado non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico.

 

Giova ricordare che i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Ciascun dipendente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

 

Inoltre il Contratto non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Neppure viene richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.

 

Pertanto, le esigenze del lavoratore non debbano essere documentate o certificate.

 

Entro quanto tempo deve avvenire il recupero dei permessi orari?

 

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

 

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

 

La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate:

 

  • L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
  • È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
  • Per i docenti va identificata nell’ora di lezione.
  • Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

 

 

E se il mancato recupero non è imputabile al dipendente?

 

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

 

  • non si verifica la necessità del recupero;
  • oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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